Art. 72 
 
 
Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera d),  le  parole:  ",  o  di  una  sentenza
passata  in  giudicato  per  violazione  del  presente  codice"  sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nelle ipotesi
di cui al comma 1 non si applicano i termini  previsti  dall'articolo
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241."; 
    c) al comma 3, le  parole:  "Quando  il"  sono  sostituite  dalla
seguente: "Il" e la parola: "accerta" e' sostituita  dalle  seguenti:
"quando accerta". 
 
          Note all'art. 72: 
              - Si riporta l'art.  108  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  108  (Risoluzione).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le  stazioni
          appaltanti possono risolvere un contratto pubblico  durante
          il periodo di sua efficacia, se una o piu'  delle  seguenti
          condizioni sono soddisfatte: 
                a) il contratto ha subito  una  modifica  sostanziale
          che avrebbe richiesto una nuova  procedura  di  appalto  ai
          sensi dell'articolo 106; 
                b)  con  riferimento  alle   modificazioni   di   cui
          all'articolo 106, comma 1,  lettere  b)  e  c)  sono  state
          superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
          con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
          comma 1, lettera  e)  del  predetto  articolo,  sono  state
          superate eventuali soglie stabilite  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con  riferimento
          alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma  2,  sono
          state superate le  soglie  di  cui  al  medesimo  comma  2,
          lettere a) e b); 
                c)  l'aggiudicatario  si  e'  trovato,   al   momento
          dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
          cui all'articolo 80, comma 1, sia  per  quanto  riguarda  i
          settori ordinari sia per quanto riguarda le  concessioni  e
          avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla  procedura  di
          appalto  o  di  aggiudicazione  della  concessione,  ovvero
          ancora per  quanto  riguarda  i  settori  speciali  avrebbe
          dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 
                d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
          considerazione  di  una  grave  violazione  degli  obblighi
          derivanti dai trattati, come riconosciuto  dalla  Corte  di
          giustizia dell'Unione europea in un procedimento  ai  sensi
          dell'articolo 258 TFUE. 
              1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano
          i termini previsti dall'articolo 21-nonies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto
          pubblico durante  il  periodo  di  efficacia  dello  stesso
          qualora: 
                a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta  la
          decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione  per  aver
          prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
                b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto  un
          provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di  una
          o piu' misure di prevenzione di cui al codice  delle  leggi
          antimafia e delle relative misure  di  prevenzione,  ovvero
          sia intervenuta sentenza di condanna passata  in  giudicato
          per i reati di cui all'articolo 80. 
              3.  Il  direttore  dei   lavori   o   il   responsabile
          dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando  accerta
          un grave inadempimento alle  obbligazioni  contrattuali  da
          parte dell'appaltatore, tale  da  comprometterne  la  buona
          riuscita  delle  prestazioni,  invia  al  responsabile  del
          procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
          documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
          regolarmente,  il  cui  importo  puo'  essere  riconosciuto
          all'appaltatore. Egli formula, altresi',  la  contestazione
          degli addebiti all'appaltatore, assegnando un  termine  non
          inferiore a quindici  giorni  per  la  presentazione  delle
          proprie controdeduzioni al responsabile  del  procedimento.
          Acquisite   e   valutate    negativamente    le    predette
          controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza   che
          l'appaltatore abbia risposto,  la  stazione  appaltante  su
          proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
          il contratto. 
              4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma  3,
          l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per   negligenza
          dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
          direttore   dei   lavori   o    il    responsabile    unico
          dell'esecuzione del contratto, se nominato gli  assegna  un
          termine, che, salvo  i  casi  d'urgenza,  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore  deve
          eseguire le prestazioni. Scaduto il  termine  assegnato,  e
          redatto   processo   verbale   in    contraddittorio    con
          l'appaltatore,   qualora   l'inadempimento   permanga,   la
          stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
          pagamento delle penali. 
              5. Nel caso di risoluzione del contratto  l'appaltatore
          ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
          ai  lavori,  servizi  o  forniture  regolarmente  eseguiti,
          decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo
          scioglimento del contratto. 
              6.  Il  responsabile   unico   del   procedimento   nel
          comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
          del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,  che
          il direttore dei lavori curi la redazione  dello  stato  di
          consistenza  dei  lavori  gia'  eseguiti,  l'inventario  di
          materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa  in
          consegna. 
              7. Qualora sia stato  nominato,  l'organo  di  collaudo
          procede a redigere, acquisito lo stato di  consistenza,  un
          verbale  di  accertamento  tecnico  e  contabile   con   le
          modalita' di cui al presente  codice.  Con  il  verbale  e'
          accertata la corrispondenza tra quanto eseguito  fino  alla
          risoluzione del  contratto  e  ammesso  in  contabilita'  e
          quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonche'   nelle
          eventuali perizie di variante;  e'  altresi'  accertata  la
          presenza di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di
          consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
          nelle eventuali perizie di variante. 
              8. Nei casi  di  cui  ai  commi  2  e  3,  in  sede  di
          liquidazione  finale  dei  lavori,  servizi   o   forniture
          riferita all'appalto risolto, l'onere  da  porre  a  carico
          dell'appaltatore e' determinato  anche  in  relazione  alla
          maggiore spesa sostenuta per affidare ad  altra  impresa  i
          lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa  della
          facolta' prevista dall'articolo 110, comma 1. 
              9. Nei casi di risoluzione  del  contratto  di  appalto
          dichiarata dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve
          provvedere al ripiegamento dei cantieri  gia'  allestiti  e
          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze
          nel termine a tale fine  assegnato  dalla  stessa  stazione
          appaltante;  in  caso  di  mancato  rispetto  del   termine
          assegnato,  la  stazione  appaltante   provvede   d'ufficio
          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  La
          stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione   di
          eventuali    provvedimenti    giurisdizionali    cautelari,
          possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
          ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero  delle
          aree di  lavoro  e  relative  pertinenze,  puo'  depositare
          cauzione in conto vincolato  a  favore  dell'appaltatore  o
          prestare fideiussione bancaria o polizza  assicurativa  con
          le modalita' di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento
          del  valore  del  contratto.   Resta   fermo   il   diritto
          dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.".