Art. 73 
Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione 
  1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, devono adottare i provvedimenti
idonei ad evitare che vengano superati i limiti di dose fissati,  per
le  diverse  modalita'  di  esposizione,  con  il  decreto   di   cui
all'articolo 96, per: 
  a) i lavoratori esposti; 
  b) gli apprendisti e studenti; 
  c) i lavoratori non esposti; 
  d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui al precedente
articolo 67. 
  2. I soggetti di  cui  al  comma  1  debbono  altresi'  adottare  i
provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni di esposizione fissati con il decreto di cui  all'articolo
96 per le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in  eta'  fer-
tile. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  casi  di
cui all'articolo 96, comma 5.