Art. 73 Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione 1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono adottare i provvedimenti idonei ad evitare che vengano superati i limiti di dose fissati, per le diverse modalita' di esposizione, con il decreto di cui all'articolo 96, per: a) i lavoratori esposti; b) gli apprendisti e studenti; c) i lavoratori non esposti; d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui al precedente articolo 67. 2. I soggetti di cui al comma 1 debbono altresi' adottare i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di esposizione fissati con il decreto di cui all'articolo 96 per le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in eta' fer- tile. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 96, comma 5.