Art. 73
(Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione)
1.  Per  le operazioni di prospezione che avvengano mediante l'uso di
   esplosivo,  il  DSS  deve  essere  redatto  tenendo  presenti  gli
   articoli  296,  297,  305, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 336, 337,
   338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 349, 350, 352, 353, 354, e  355
   del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.
2.  Ferme  restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto
   del Presidente della Repubblica n.  128  del  1959,  l'impiego  di
   esplosivi  per  le  operazioni  di  perforazione  e  taglio  delle
   colonne, di prelievo delle carote di parete e  di  svincolo  delle
   batterie,  non  e'  soggetto  all'autorizzazione dell'autorita' di
   vigilanza.
3. Nelle operazioni di cui al comma 2 l'incaricato  delle  operazioni
   in  possesso di patente di fochino, avvertito il sorvegliante, da'
   esecuzione ai lavori relativi, in conformita' alle disposizioni  e
   cautele  stabilite  dal direttore responsabile, in particolare per
   quanto riguarda il trasporto degli esplosivi all'interno del luogo
   di lavoro, la  detenzione  delle  attrezzature  di  innesco  e  le
   operazioni preparatorie.