Art. 73 
 
Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da  gas
                            combustibili 
 
  1. Le disposizioni in materia di requisiti  tecnici  e  costruttivi
degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato  IX
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, non si applicano agli  impianti  alimentati
da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della  norma
UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi
indicatori». 
 
          Note all'art. 73: 
              Si riporta il testo della  parte  II  dell'allegato  IX
          alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152: 
              "Parte II Requisiti tecnici e costruttivi 
              1. Definizioni 
              1.1. Agli  effetti  delle  presenti  norme  valgono  le
          seguenti definizioni: 
              a)  bocca  del  camino:  sezione  terminale  retta  del
          camino. 
              b) bruciatore: dispositivo  che  consente  di  bruciare
          combustibili liquidi, gassosi  o  solidi  macinati,  previo
          mescolamento con aria comburente. 
              c) camera di calma: dispositivo  atto  a  separare  dai
          fumi, essenzialmente per effetto della forza  di  gravita',
          le particelle in essi contenute. 
              d) camini: porzioni ascendenti dei canali da fumo  atte
          a determinare  un  tiraggio  naturale  nei  focolari  ed  a
          scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera. 
              e)  canali  da  fumo:  insieme   delle   canalizzazioni
          attraversate dai fumi prodotti dalla combustione. 
              f) ciclone: dispositivo atto a separare dai  fumi,  per
          effetto della  forza  centrifuga,  le  particelle  in  essi
          contenute. 
              g) griglia: dispositivo statico o mobile  che  consente
          di bruciare combustibili solidi nei focolari, assicurandone
          il contatto con  l'aria  comburente,  e  lo  scarico  delle
          ceneri. 
              h) impianto termico automatico: impianto termico nel  o
          nei focolari del quale l'accensione, lo  spegnimento  o  la
          regolazione della fiamma possa normalmente  avvenire  anche
          senza interventi manuali. 
              i) mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca del
          camino atto a facilitare la dispersione dei prodotti  della
          combustione nell'atmosfera. 
              l) registro: dispositivo inserito in  una  sezione  dei
          canali da fumo che consente di regolare il tiraggio. 
              m) sezione dei canali da fumo: area della sezione retta
          minima dei canali da fumo. 
              n) tiraggio:  movimentazione  degli  effluenti  gassosi
          prodotti da una camera di combustione. 
              o) tiraggio forzato: tiraggio attivato per  effetto  di
          un dispositivo  meccanico  attivo,  inserito  sul  percorso
          dell'aria o degli effluenti gassosi. 
              p) tiraggio naturale: tiraggio determinato da un camino
          unicamente  per  effetto  della  differenza   di   densita'
          esistente tra gli effluenti gassosi  e  l'aria  atmosferica
          circostante. 
              q) velocita' dei fumi: velocita' che si riscontra in un
          punto di una determinata sezione retta dei canali da fumo. 
              r) viscosita': la proprieta' dei fluidi di  opporsi  al
          moto relativo delle loro particelle. 
              2. Caratteristiche dei camini. 
              2.1. Ogni impianto termico civile  di  potenza  termica
          nominale superiore al valore di soglia deve disporre di uno
          o piu' camini tali da assicurare una  adeguata  dispersione
          in atmosfera dei prodotti della combustione. 
              2.2. Ogni camino deve avere, al di  sotto  dell'imbocco
          del primo  canale  da  fumo,  una  camera  di  raccolta  di
          materiali  solidi  ed  eventuali   condense,   di   altezza
          sufficiente  a  garantire  una   completa   rimozione   dei
          materiali accumulati e l'ispezione dei canali. Tale  camera
          deve essere dotata di un'apertura munita  di  sportello  di
          chiusura  a   tenuta   d'aria   realizzato   in   materiale
          incombustibile. 
              2.3. I camini devono garantire la tenuta  dei  prodotti
          della  combustione   e   devono   essere   impermeabili   e
          termicamente isolati. I materiali utilizzati per realizzare
          i camini devono essere adatti a resistere  nel  tempo  alle
          normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed  all'azione
          dei prodotti  della  combustione  e  delle  loro  eventuali
          condense.  In  particolare  tali  materiali  devono  essere
          resistenti alla corrosione. La sezione interna  dei  camini
          deve essere di forma circolare, quadrata o rettangolare con
          rapporto tra i lati non superiore a 1,5. 
              2.4 I camini che passano entro locali  abitati  o  sono
          incorporati   nell'involucro   edilizio    devono    essere
          dimensionati  in  modo  tale  da  evitare  sovrappressioni,
          durante l'esercizio. 
              2.5. L'afflusso di  aria  nei  focolari  e  l'emissione
          degli  effluenti  gassosi  possono  essere   attivati   dal
          tiraggio naturale dei camini o da mezzi meccanici. 
              2.6. Piu' generatori di calore possono essere collegati
          allo stesso camino soltanto se  fanno  parte  dello  stesso
          impianto termico; in questo caso  i  generatori  di  calore
          dovranno immettere in collettori  dotati,  ove  necessario,
          ciascuno di propria serranda di  intercettazione,  distinta
          dalla  valvola  di  regolazione  del  tiraggio.  Camino   e
          collettore dovranno essere dimensionati secondo  la  regola
          dell'arte. 
              2.7. Gli impianti installati o  che  hanno  subito  una
          modifica relativa ai camini successivamente all'entrata  in
          vigore della  parte  quinta  del  presente  decreto  devono
          essere dotati di  camini  realizzati  con  prodotti  idonei
          all'uso in conformita' ai seguenti requisiti: 
              -    essere    realizzati    con    materiali    aventi
          caratteristiche di incombustibilita', in  conformita'  alle
          disposizioni  nazionali  di  recepimento  del  sistema   di
          classificazione europea di reazione al fuoco  dei  prodotti
          da costruzione; 
              - avere andamento verticale e il piu' breve  e  diretto
          possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco; 
              - essere privi di qualsiasi  strozzatura  in  tutta  la
          loro lunghezza; 
              - avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza; 
              - garantire che siano evitati fenomeni di condensa  con
          esclusione degli impianti termici alimentati da  apparecchi
          a  condensazione  conformi  ai  requisiti  previsti   dalla
          direttiva 92/42/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio  1992,
          relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da  generatori
          d'aria calda a condensazione a scambio  diretto  e  caldaie
          affini come definite dalla norma UNI 11071; 
              -   essere    adeguatamente    distanziati,    mediante
          intercapedine  d'aria  o  isolanti  idonei,  da   materiali
          combustibili o facilmente infiammabili; 
              - avere angoli arrotondati con raggio non minore di  20
          mm, se di sezione quadrata o rettangolare; 
              - avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo
          gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa
          tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto
          stabilito ai punti 2.9 e 2.10. 
              2.8. Le bocche possono terminare comignoli  di  sezione
          utile d'uscita non inferiore al doppio  della  sezione  del
          camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio  e
          favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera. 
              2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate  in
          modo  tale  da  consentire  una  adeguata   evacuazione   e
          dispersione dei prodotti della combustione e da evitare  la
          reimmissione   degli   stessi   nell'edificio    attraverso
          qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini  devono
          risultare piu' alte di almeno un metro  rispetto  al  colmo
          dei tetti, ai parapetti ed a  qualunque  altro  ostacolo  o
          struttura distante meno di 10 metri. 
              2.10. Le bocche dei camini situati a distanza  compresa
          fra 10 e 50 metri da  aperture  di  locali  abitati  devono
          essere a quota non inferiore a quella  del  filo  superiore
          dell'apertura piu' alta. Le presenti  disposizioni  non  si
          applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai
          requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio,
          del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas. 
              2.11. La parete interna del camino deve  risultare  per
          tutto il suo sviluppo, ad eccezione  del  tronco  terminale
          emergente dalla copertura degli edifici, sempre  distaccata
          dalle murature circostanti e deve essere circondata da  una
          controcanna continua formante intercapedine per  consentire
          la    normale    dilatazione    termica.    Sono    ammessi
          nell'intercapedine elementi distanziatori  o  di  fissaggio
          necessari per la stabilita' del camino. 
              2.12. Al fine  di  agevolare  analisi  e  campionamenti
          devono essere predisposti alla base  del  camino  due  fori
          allineati sull'asse del  camino  con  relativa  chiusura  a
          tenuta. In caso di impianti con  potenza  termica  nominale
          superiore  a  580  kW,  due  identici  fori  devono  essere
          predisposti anche alla sommita'  dei  camini  in  posizione
          accessibile per le verifiche;  la  distanza  di  tali  fori
          dalla bocca non deve essere inferiore  a  cinque  volte  il
          diametro medio della sezione del camino, e comunque ad 1,50
          m. In ogni caso i fori devono avere un  diametro  idoneo  a
          garantire   l'effettiva   realizzazione   di   analisi    e
          campionamenti. 
              2.13. I fori di cui al punto 2.12. devono  trovarsi  in
          un tratto rettilineo del camino e a distanza non  inferiore
          a cinque volte la dimensione  minima  della  sezione  retta
          interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione.
          Qualora esistano impossibilita'  tecniche  di  praticare  i
          fori alla base del camino alla distanza  stabilita,  questi
          possono essere  praticati  alla  sommita'  del  camino  con
          distanza  minima  dalla  bocca  di  m  1,5   in   posizione
          accessibile per le verifiche. 
              3. Canali da fumo. 
              3.1. I canali da fumo  degli  impianti  termici  devono
          avere in  ogni  loro  tratto  un  andamento  suborizzontale
          ascendente con pendenza non inferiore al 5%.  I  canali  da
          fumo al servizio di  impianti  di  potenzialita'  uguale  o
          superiore a 1.000.000 di kcal/h possono avere pendenza  non
          inferiore al 2 per cento. 
              3.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni
          punto del loro percorso, sempre non superiore del 30%  alla
          sezione del camino e non inferiore alla sezione del  camino
          stesso. 
              3.3. Per quanto riguarda la forma, le variazioni  ed  i
          raccordi delle sezioni dei canali da fumo e le loro  pareti
          interne  devono  essere   osservate   le   medesime   norme
          prescritte per i camini. 
              3.4. I canali da  fumo  devono  essere  costituiti  con
          strutture e materiali aventi  le  medesime  caratteristiche
          stabilite per i camini. Le  presenti  disposizioni  non  si
          applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi  a
          condensazione  conformi   ai   requisiti   previsti   dalla
          direttiva 92/42/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio  1992,
          relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da  generatori
          d'aria calda a condensazione a scambio  diretto  e  caldaie
          affini come definite dalla norma UNI 11071. 
              3.5. I canali da fumo devono avere per  tutto  il  loro
          sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente  tale
          che la temperatura  delle  superfici  esterne  non  sia  in
          nessun punto mai superiore a  50  °C.  E'  ammesso  che  il
          rivestimento coibente venga omesso  in  corrispondenza  dei
          giunti di dilatazione e  degli  sportelli  d'ispezione  dei
          canali da fumo  nonche'  dei  raccordi  metallici  con  gli
          apparecchi di cui fanno parte i focolari. 
              3.6. I raccordi fra i canali da fumo e  gli  apparecchi
          di cui fanno parte i focolari devono essere rimovibili  con
          facilita' e dovranno avere spessore non inferiore ad  1/100
          del loro diametro medio,  nel  caso  di  materiali  ferrosi
          comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli. 
              3.7. Sulle pareti dei  canali  da  fumo  devono  essere
          predisposte aperture per  facili  ispezioni  e  pulizie  ad
          intervalli non superiori a 10 metri ed una ad ogni  testata
          di tratto rettilineo. Le aperture dovranno essere munite di
          sportelli di chiusura a tenuta d'aria, formati  con  doppia
          parete metallica. 
              3.8. Nei canali  da  fumo  dovra'  essere  inserito  un
          registro qualora  gli  apparecchi  di  cui  fanno  parte  i
          focolari  non  possiedano   propri   dispositivi   per   la
          regolazione del tiraggio. 
              3.9. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti  e
          prelevamenti di campioni, devono essere  predisposti  sulle
          pareti dei canali da fumo due fori, uno del diametro di  mm
          50 ed uno del diametro di  mm  80,  con  relative  chiusure
          metalliche,  in  vicinanza   del   raccordo   con   ciascun
          apparecchio di cui fa parte un focolare. 
              3.10. La posizione dei fori rispetto  alla  sezione  ed
          alle curve o  raccordi  dei  canali  deve  rispondere  alle
          stesse prescrizioni date per i fori praticati sui camini. 
              4. Dispositivi accessori. 
              4.1. E'  vietato  l'uso  di  qualunque  apparecchio  od
          impianto di trattamento dei fumi funzionante secondo  ciclo
          ad umido che comporti  lo  scarico,  anche  parziale  delle
          sostanze derivanti dal processo adottato,  nelle  fognature
          pubbliche o nei corsi di acqua. 
              4.2. Gli eventuali dispositivi di  trattamento  possono
          essere inseriti in qualunque punto del  percorso  dei  fumi
          purche' l'ubicazione ne consenta la  facile  accessibilita'
          da  parte  del  personale  addetto  alla  conduzione  degli
          impianti ed a quello preposto alla loro sorveglianza. 
              4.3. L'adozione dei dispositivi di cui sopra non  esime
          dalla osservanza di tutte  le  prescrizioni  contenute  nel
          presente regolamento. 
              4.4. Gli  eventuali  dispositivi  di  trattamento,  per
          quanto concerne le  altezze  di  sbocco,  le  distanze,  le
          strutture,  i  materiali  e  le  pareti   interne,   devono
          rispondere alle medesime norme stabilite per i camini. 
              4.5. Il materiale  che  si  raccoglie  nei  dispositivi
          suddetti deve  essere  periodicamente  rimosso  e  smaltito
          secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. 
              4.6. Tutte le operazioni di manutenzione e  di  pulizia
          devono potersi effettuare in modo tale da evitare qualsiasi
          accidentale dispersione del materiale raccolto. 
              5. Apparecchi indicatori. 
              5.1.  Allo  scopo  di  consentire  il  rilevamento  dei
          principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei
          focolari, gli impianti termici devono essere dotati di  due
          apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite  a
          quella  atmosferica)  che  regnano  rispettivamente   nella
          camera di combustione ed alla base del camino, per  ciascun
          focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW. 
              5.2. I  dati  forniti  dagli  apparecchi  indicatori  a
          servizio  degli  impianti  termici   aventi   potenzialita'
          superiore  a  5,8  MW,  anche  se  costituiti  da  un  solo
          focolare,  devono  essere  riportati  su   di   un   quadro
          raggruppante i ripetitori ed i registratori  delle  misure,
          situato in un punto riconosciuto  idoneo  per  una  lettura
          agevole da parte  del  personale  addetto  alla  conduzione
          dell'impianto termico. 
              5.3. Tutti  gli  apparecchi  indicatori,  ripetitori  e
          registratori  delle  misure  devono  essere  installati  in
          maniera stabile e devono essere tarati."