(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 73)
 
                               Art. 73 
 
 (Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni) 
 
 
  1. Il pubblico ministero, al  fine  di  realizzare  la  tutela  dei
crediti erariali, puo' esercitare tutte  le  azioni  a  tutela  delle
ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di  cui  al  libro
VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.