Art. 73 
 
 
                           Altre sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro: 
    a)  chiunque  detiene  anidride  carbonica  in  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 18; 
    b) chiunque produce o detiene vini  spumanti,  vini  spumanti  di
qualita', vini  spumanti  di  qualita'  del  tipo  aromatico  e  vini
spumanti  gassificati  in  violazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 18; 
    c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 19. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro: 
    a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle  disposizioni
di cui all'articolo 12; 
    b)  chiunque  detiene  mosti  aventi  un   titolo   alcolometrico
inferiore all'8 per cento in volume o procede alla loro vinificazione
in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17; 
    c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di  fuori
del  periodo  stabilito  ai  sensi  dell'articolo  10,  salvo  quanto
previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo; 
    d)  chiunque  effettua   operazioni   di   aumento   del   titolo
alcolometrico volumico naturale in violazione delle  disposizioni  di
cui all'articolo 10, comma 2. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  detiene  negli
stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi  o
intercomunicanti anche attraverso cortili,  le  sostanze  vietate  ai
sensi dell'articolo  15  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o
somministra o comunque pone in commercio mosti e vini  in  violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1,  senza  procedere
alla denaturazione e alla distillazione  previste  dall'articolo  25,
comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  di  105
euro per ettolitro o  frazione  di  ettolitro  detenuto  a  scopo  di
vendita o di somministrazione. La sanzione non puo' essere,  in  ogni
caso, inferiore a 600 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro: 
    a) chiunque detiene il vino di  cui  all'articolo  24,  comma  7,
senza procedere alla denaturazione con  le  modalita'  stabilite  dal
medesimo comma e chiunque cede  o  spedisce  il  prodotto  denaturato
nonche' vini nei  quali  e'  in  corso  la  fermentazione  acetica  a
stabilimenti  diversi  dagli  acetifici  o  dalle   distillerie,   in
violazione di quanto previsto dal citato articolo 24, comma 7; 
    b) chiunque adotta un sistema  di  chiusura  dei  contenitori  di
capacita'  pari  o  inferiore  a  60  litri  che  non   presenta   le
caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 46; 
    c) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti  enologici  al  di
fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 1; 
    d)  chiunque  istituisce  centri  di  raccolta  temporanei  fuori
fabbrica in violazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  13,
comma 3, primo periodo; 
    e) chiunque elabora il vinello in difformita' dalle  disposizioni
di cui all'articolo 13, comma 6. 
  6. Le disposizioni di cui agli articoli  24  e  25  e  le  relative
sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita
o comunque distribuisce  per  il  consumo  i  prodotti  di  cui  alla
presente legge in confezioni originali,  salvo  che  il  commerciante
stesso  sia  a  conoscenza  della  violazione  o  che  la  confezione
originale presenti segni di alterazione. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non  denatura  le
fecce di vino,  prima  che  siano  estratte  dalle  cantine,  con  le
sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e  chi  impiega
dette sostanze in difformita' dalle modalita'  previste  nei  decreti
ministeriali  attuativi  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro.  La  sanzione  e'  ridotta  alla
meta' per quantitativi inferiori a 2 tonnellate. 
  8.  I  titolari  di  cantine  o  stabilimenti  enologici  che   non
presentano  al  competente   ufficio   territoriale   dell'ICQRF   la
planimetria prevista dall'articolo  9  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Se  la  capacita'
complessiva non denunciata e' inferiore a 300 ettolitri,  si  applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro. 
  9.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, lettere  a),  b)  e
c), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro
a 15.000 euro. 
  10.  Chiunque  detiene  nelle  cantine,   negli   stabilimenti   di
produzione, nei magazzini  e  nei  depositi  enologici,  nonche'  nei
locali comunque comunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso
destinati, prodotti di uso enologico non  consentiti  dalla  presente
legge e chiunque detiene nei contenitori dei reagenti dei  laboratori
annessi  prodotti  chimici  non  consentiti  in   difformita'   dalle
disposizioni di cui all'articolo 22 e' soggetto, salvo che  il  fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 10.000 euro. 
  11. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  nel  caso  in  cui  il
proprietario o il conduttore del vigneto di cui all'articolo 7, comma
1, al quale sono stati erogati i contributi di  cui  all'articolo  7,
comma 3, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei
contributi erogati, aumentato di  un  terzo.  Al  proprietario  o  al
conduttore e' altresi' revocato il contributo concesso. 
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro: 
    a)   chiunque   non   provvede   alle   comunicazioni    previste
dall'articolo 13, comma 3; 
    b)   chiunque   non   provvede   alla   comunicazione    prevista
dall'articolo 14, commi 1 e 3; 
    c)  chiunque  non  provvede  alla  comunicazione  concernente  le
fermentazioni prevista dall'articolo 10, comma 3; 
    d) chiunque non provvede alla comunicazione di  cui  all'articolo
12, comma 2; 
    e) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e  alle
annotazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 7; 
    f)  chiunque  non  avvia  alle  distillerie  autorizzate  o,  ove
previsto, agli usi alternativi le vinacce  e  le  fecce  di  vino  in
violazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2; 
    g)  chiunque  non  effettua  la   comunicazione   relativa   alla
detenzione di vinacce prevista  dall'articolo  13,  comma  4,  ovvero
effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito  dal  medesimo
comma. 
  13. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  indica
nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la designazione dell'origine
o  indica  la  designazione  dell'origine  difformemente  da   quanto
previsto dall'articolo 55 del  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della
Commissione, del 14 luglio  2009,  ovvero  riporta  segni,  figure  o
illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine  o  che
possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 3.000 a euro 18.000.