Articolo 74 Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea 1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice e' disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. 2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza e' valida sei mesi. 3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. 4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validita' della licenza medesima. 5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunita' europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.
Nota all'art. 74: - Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.