Articolo 74
  Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

   1.  L'esportazione  al di fuori del territorio dell'Unione europea
dei  beni  culturali  indicati nell'allegato A del presente codice e'
disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
   2.  La  licenza  di  esportazione  prevista  dall'articolo  2  del
regolamento   CEE   e'   rilasciata   dall'ufficio   di  esportazione
contestualmente  all'attestato  di  libera  circolazione,  ovvero non
oltre  trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo
ufficio. La licenza e' valida sei mesi.
   3.  Nel  caso  di  esportazione  temporanea  di  un  bene elencato
nell'allegato  A  del  presente  codice,  l'ufficio  di  esportazione
rilascia  la  licenza  di  esportazione  temporanea alle condizioni e
secondo le modalita' stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
   4.  Le  disposizioni  della  sezione  I  del  presente Capo non si
applicano  ai  beni  culturali entrati nel territorio dello Stato con
licenza  di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione
europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di
validita' della licenza medesima.
   5.  Ai  fini  del  regolamento  CEE gli uffici di esportazione del
Ministero  sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze di
esportazione  di  beni  culturali.  Il  Ministero ne forma e conserva
l'elenco,   comunicando  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee
eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.
 
          Nota all'art. 74:
              -  Per  il  regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
          del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.