Art. 74.
Etichettatura  per  blister  e  confezionamento  primario  di piccole
                             dimensioni

  1.  I confezionamenti primari diversi da quelli previsti ai commi 2
e 3 recano le indicazioni di cui all'articolo 73.
  2.  Purche'  contenuti  in un imballaggio esterno conforme a quanto
prescritto  dagli  articoli 73 e 79, i confezionamenti primari che si
presentano  sotto  forma  di  blister,  possono limitarsi a recare le
indicazioni seguenti:
    a) la  denominazione  del  medicinale  a  norma dell'articolo 73,
lettera a);
    b) il nome del titolare dell'AIC;
    c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri;
    d) il numero del lotto di produzione.
  3.  I  confezionamenti  primari di piccole dimensioni, sui quali e'
impossibile  menzionare le informazioni di cui agli articoli 73 e 79,
recano almeno le indicazioni seguenti:
    a) la  denominazione  del  medicinale,  a norma dell'articolo 73,
lettera a), e, se necessario, la via di somministrazione;
    b) la modalita' di somministrazione;
    c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri;
    d) il numero del lotto di produzione;
    e) il contenuto in peso, in volume o in unita' posologiche.