Art. 74. Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni 1. I confezionamenti primari diversi da quelli previsti ai commi 2 e 3 recano le indicazioni di cui all'articolo 73. 2. Purche' contenuti in un imballaggio esterno conforme a quanto prescritto dagli articoli 73 e 79, i confezionamenti primari che si presentano sotto forma di blister, possono limitarsi a recare le indicazioni seguenti: a) la denominazione del medicinale a norma dell'articolo 73, lettera a); b) il nome del titolare dell'AIC; c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri; d) il numero del lotto di produzione. 3. I confezionamenti primari di piccole dimensioni, sui quali e' impossibile menzionare le informazioni di cui agli articoli 73 e 79, recano almeno le indicazioni seguenti: a) la denominazione del medicinale, a norma dell'articolo 73, lettera a), e, se necessario, la via di somministrazione; b) la modalita' di somministrazione; c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri; d) il numero del lotto di produzione; e) il contenuto in peso, in volume o in unita' posologiche.