Art. 74 Esposizioni accidentali o di emergenza 1. Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa per quanto riscontrabili dall'esperto qualificato, nonche' la valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 91. 2. Alle esposizioni di emergenza possono essere sottoposti soltanto i soccorritori di protezione civile ed i volontari. Costoro devono essere preventivamente resi edotti dei rischi e dotati di adeguati mezzi di protezione, in relazione alle circostanze in cui avviene l'esposizione. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per il coordinamento della protezione civile e dell'industria del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalita' ed i livelli di esposizioni di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei volontari. 4. Per le attivita' estrattive gli interventi di soccorso sono effettuati da personale volontario appositamente addestrato.