Art. 74 (Porte e portoni) 1. La posizione, il numero, i materiali da utilizzare per la loro costruzione e le dimensioni di porte e portoni devono essere determinati in funzione della natura e della destinazione dei locali o delle aree interessate. 2. Ove, per impedire l'accesso ad un'area, si usino catene o dispositivi analoghi, questi devono essere chiaramente visibili ed opportunamente indicati con segnali di divieto o di avvertimento. 3. Alle attivita' di cui al presente capo si applica l'articolo 14, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 come sostituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.