Art. 74
                          (Porte e portoni)
1.  La  posizione,  il  numero, i materiali da utilizzare per la loro
   costruzione e le dimensioni  di  porte  e  portoni  devono  essere
   determinati  in  funzione  della  natura  e della destinazione dei
   locali o delle aree interessate.
2. Ove,  per  impedire  l'accesso  ad  un'area,  si  usino  catene  o
   dispositivi analoghi, questi devono essere chiaramente visibili ed
   opportunamente indicati con segnali di divieto o di avvertimento.
3.  Alle  attivita' di cui al presente capo si applica l'articolo 14,
   commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente
   della Repubblica n. 547 del 1955 come sostituito dall'articolo  33
   del decreto legislativo n. 626 del 1994.