Art. 74 
 
Gestione e sviluppo sostenibile  del  territorio  e  delle  opere  di
             pubblica utilita' e tutela degli usi civici 
 
  1.  Ai  fini  della  gestione  e  dello  sviluppo  sostenibile  del
territorio e delle opere pubbliche o  di  pubblica  utilita'  nonche'
della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L)
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2001, n.327, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati
o asserviti coattivamente se non viene pronunciato  il  mutamento  di
destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica  o
di  pubblica  utilita'  sia  compatibile  con  l'esercizio   dell'uso
civico». 
 
          Note all'art. 74: 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  4,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi
          particolari. - 1. I beni appartenenti al  demanio  pubblico
          non possono essere espropriati fino a quando non  ne  viene
          pronunciata la sdemanializzazione. 
              1-bis. I beni gravati da uso civico non possono  essere
          espropriati  o  asserviti  coattivamente   se   non   viene
          pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve
          le ipotesi in cui l'opera pubblica o di  pubblica  utilita'
          sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. 
              2. I  beni  appartenenti  al  patrimonio  indisponibile
          dello Stato e degli  altri  enti  pubblici  possono  essere
          espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo
          superiore  a   quello   soddisfatto   con   la   precedente
          destinazione. 
              3. I beni descritti dagli articoli  13,  14,  15  e  16
          della legge 27 maggio 1929,  n.  810,  non  possono  essere
          espropriati se non vi e' il previo  accordo  con  la  Santa
          Sede. 
              4. Gli edifici  aperti  al  culto  non  possono  essere
          espropriati se non per gravi ragioni previo accordo: 
              a) con la competente autorita' ecclesiastica, se aperti
          al culto cattolico; 
              b) con l'Unione delle Chiese cristiane,  se  aperti  al
          culto pubblico avventista; 
              c) con il presidente delle Assemblee di Dio in  Italia,
          se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate; 
              d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche  italiane,  se
          destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico; 
              e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia,
          se aperti al culto pubblico delle chiese  che  ne  facciano
          parte; 
              f) con il Decano della Chiesa  evangelica  luterana  in
          Italia   con   l'organo   responsabile   della    comunita'
          interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; 
              g)  col  rappresentante  di  ogni   altra   confessione
          religiosa, nei casi previsti dalla legge. 
              5. Si applicano le regole  sull'espropriazione  dettate
          dal diritto internazionale generalmente riconosciuto  e  da
          trattati internazionali cui l'Italia aderisce."