(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 74)
 
                               Art. 74 
 
             (Sequestro conservativo prima della causa) 
 
 
  1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito
a dedurre, il pubblico ministero puo' chiedere, al  presidente  della
sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il  sequestro
conservativo di beni mobili e  immobili  del  presunto  responsabile,
comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge. 
 
 
  2.  Sulla  domanda  il  presidente  della  sezione  giurisdizionale
regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a: 
 
 
  a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice
designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni; 
 
 
  b) assegnare al procuratore regionale  un  termine  perentorio  non
superiore a trenta giorni per la notificazione della  domanda  e  del
decreto. 
 
 
  3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i
termini di cui al comma 2 sono quadruplicati. 
 
 
  4. All'udienza di cui alla lettera a)  del  comma  2,  il  giudice,
omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli
atti  di  istruzione  ritenuti   indispensabili   in   relazione   ai
presupposti e alle finalita' del sequestro, con ordinanza,  conferma,
modifica o revoca il decreto presidenziale. 
 
 
  5. Con l'ordinanza  di  accoglimento,  ove  la  domanda  sia  stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito,  viene  fissato  un
termine non superiore a sessanta giorni per il  deposito,  presso  la
segreteria della  sezione  giurisdizionale  regionale,  dell'atto  di
citazione per il relativo giudizio  di  merito.  Il  termine  decorre
dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.