Art. 74 
 
 
      Violazioni in materia di designazione e di presentazione 
 
  1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini a DO e IG e sulle
relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, chiunque detiene o  vende
prodotti in violazione delle disposizioni previste  dalla  parte  II,
titolo II, capo I, sezione 3,  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,
dalle relative  norme  di  applicazione  dell'Unione  europea,  dalla
presente legge e dai decreti ministeriali  attuativi  in  materia  di
designazione,   denominazione   e    presentazione    dei    prodotti
vitivinicoli, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
250 euro a 5.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  produce,  vende,
pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG
che non rispettano i requisiti previsti dai  rispettivi  disciplinari
di produzione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
2.000 euro a 20.000 euro. Se il quantitativo di prodotto  oggetto  di
irregolarita' e' superiore a 100 ettolitri, l'importo della  predetta
sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato e comporta anche la
pubblicazione,  a   spese   del   trasgressore,   del   provvedimento
sanzionatorio in due giornali tra i piu' diffusi nella  regione,  dei
quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la mancata rispondenza al
disciplinare   si   riferisca   a   lievi   differenze,    risultanti
dall'analisi, non superiori a 0,5 per cento in volume per  il  titolo
alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidita' totale e a
1  g/l  per  l'estratto  non  riduttore,  e'  applicata  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   chiunque   nella
designazione e presentazione dei vini a DOP e  IGP  usurpa,  imita  o
evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio,
anche  se  l'origine  vera  del  prodotto  e'  indicata,  o   se   la
denominazione  protetta  e'  una  traduzione  non  consentita  o   e'
accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere,  tipo,
metodo o simili, ovvero  impiega  accrescitivi,  diminutivi  o  altre
deformazioni  delle  denominazioni  stesse  o  comunque  fa  uso   di
indicazioni illustrative o segni suscettibili di  trarre  in  inganno
l'acquirente, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
2.000 euro a 13.000 euro. In caso di inosservanza delle modalita'  di
indicazione previste dal disciplinare e dall'articolo 27, comma 3, si
applica la sanzione da 500 euro a  4.500  euro.  In  caso  di  errori
formali di etichettatura per difformita' di posizione, di dimensione,
per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione
o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione,
l'autorita' competente  puo'  applicare  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. 
  4. Le sanzioni di cui al comma  3  si  applicano  anche  quando  le
suddette parole o  le  denominazioni  alterate  ovvero  usurpative  o
comunque mendaci sono poste sugli involucri, sugli imballaggi  e  sui
documenti ufficiali e commerciali. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  utilizza  sulla
confezione o sull'imballaggio, nella  pubblicita',  nell'informazione
ai consumatori  o  sui  documenti  relativi  ai  vini  a  DOP  e  IGP
indicazioni  non  consentite,  false  o  ingannevoli  relative   alla
provenienza, alle  menzioni  geografiche  aggiuntive,  alle  menzioni
tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e  alle
altre caratteristiche definite  nei  disciplinari  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a  10.000  euro.  La
stessa sanzione si applica a chi utilizza contenitori non conformi  a
quanto  prescritto  nei  disciplinari   di   produzione   o   impiega
contenitori che possono indurre in errore sull'origine nonche' a  chi
menziona nell'etichettatura medaglie  o  riconoscimenti  di  concorsi
enologici per partite  di  prodotti  vinicoli  che  non  ne  hanno  i
requisiti. In caso di errori formali di informazione  al  consumatore
per difformita' di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni
o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore
e non ledono l'immagine della denominazione si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale  sanzione  non
si applica se l'indicazione corrisponde al nome di una DOP o IGP piu'
grande che e' alla base della denominazione di origine in  questione,
costituisce un'informazione veritiera ed e' nettamente separata dalle
indicazioni obbligatorie nell'ambito  descrittivo  della  storia  del
vino, della provenienza delle uve  e  delle  condizioni  tecniche  di
elaborazione. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione  dei
vini a IGP ovvero DOP designati con la  qualificazione  «novello»  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da  50  euro  a  150
euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non puo',  in
ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 
  7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  contraffa'  o
altera i contrassegni  di  cui  all'articolo  48,  commi  6  e  7,  o
acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati  o
contraffatti e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto  costituisca  reato  e
salvo quanto previsto al comma 8,  chiunque  contraffa'  o  altera  i
codici  di  identificazione  alternativi  ai  contrassegni,  previsti
dall'articolo 48, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero
usa i predetti  codici  alterati  o  contraffatti  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000  euro  a  100.000  euro.
Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  utilizza  su  piu'
recipienti il medesimo codice di identificazione di cui  all'articolo
48, comma 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,
chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 48,
comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. 
  8. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  al
consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti  i
prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto,  di  cui
all'articolo 48, commi 6 e 7, ove previsti, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.  La  medesima
sanzione si applica qualora i contrassegni non  siano  stati  apposti
con le modalita' previste dalla presente legge. Qualora la violazione
riguardi l'omessa apposizione di marchi o codici  di  identificazione
previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di  controllo
e di tracciabilita' con mezzi informatici  di  cui  all'articolo  48,
comma 8, secondo  periodo,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Qualora il trasgressore  sia
in   grado   di   comprovare,   mediante   opportuna   documentazione
giustificativa,  che  l'irregolarita'  riguarda  un  numero  pari   o
inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto,  l'autorita'  competente
puo' disporre la riduzione della sanzione a 1.000 euro. 
  9. Salvo che il fatto  costituisca  reato  e  salva  l'applicazione
dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5, chiunque adotta DO o IG come ditta,
ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza  in  associazione
ai termini «cantina», «fattoria» e simili, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque  distribuisce  per
il consumo vini a DOP o a IGP in confezioni originali, salvo  che  il
commerciante non abbia determinato la violazione o vi abbia concorso. 
  11.   Salvo   che   il   fatto    costituisca    reato,    chiunque
nell'etichettatura, nella presentazione o  nella  pubblicita'  di  un
prodotto trasformato utilizza il  riferimento  a  una  DOP  ovvero  a
un'IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati  a  partire  dal
relativo vino a  DOP  o  IGP,  senza  l'autorizzazione  del  relativo
Consorzio di tutela riconosciuto ovvero,  in  caso  di  mancanza  del
consorzio,  dell'autorizzazione  del  Ministero,  e'  soggetto   alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 
  12. Alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti
vitivinicoli disciplinati dalla presente legge, anche quando previste
da altre  norme  orizzontali  dell'Unione  europea  e  nazionali,  si
applicano esclusivamente le sanzioni previste nel presente capo. 
  13. Qualora la violazione sulla designazione  e  presentazione  dei
prodotti vitivinicoli sia relativa  a  indicazioni  obbligatorie  non
riferite alla DOP o all'IGP e riguardi esclusivamente la forma  e  le
dimensioni del carattere, l'autorita' competente applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro. 
  14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita,
in contenitori di cui all'articolo 47, vini diversi da quelli  per  i
quali tali contenitori  sono  riservati  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. 
  15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in  vendita
bevande  diverse  da  quelle  indicate  dall'articolo  43,  comma  2,
utilizzando   nell'etichettatura,   designazione,   presentazione   e
pubblicita' della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque
richiamano la vite, l'uva, il  mosto  o  il  vino  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 
  16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44,  l'uso  della  DO
nella ragione o  nella  denominazione  sociale  di  un'organizzazione
diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto  del  Ministro
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro  e
con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso  della  ragione  o
della denominazione sociale. 
 
          Note all'art. 74: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.