Art. 75 
 
                         Attivita' delle SOA 
 
    1. Ai sensi  dell'articolo  40,  comma  3,  quarto  periodo,  del
codice,  la  SOA,  relativamente   alle   imprese   alle   quali   ha
precedentemente rilasciato l'attestazione  ovvero  per  le  quali  ha
sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga  che
altre SOA abbiano rilasciato alle medesime  imprese  attestazioni  in
modo non conforme alle disposizioni  del  presente  titolo,  richiede
alle   predette   SOA,   previo   nulla   osta   dell'Autorita',   la
documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il  possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 78 e 79. 
    2. Acquisiti la documentazione e  gli  atti  richiesti,  la  SOA,
effettuate le proprie valutazioni  in  ordine  alla  sussistenza  dei
requisiti  utilizzati  per  conseguire  l'attestazione,  ne   informa
l'Autorita' ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni  del
presente titolo. 
    3.  L'Autorita',  entro   sessanta   giorni,   sentiti   la   SOA
richiedente, nonche' la SOA e l'impresa  della  cui  attestazione  si
tratta,  valutato  quanto  rappresentato   dalla   SOA   richiedente,
sanziona, ai  sensi  dell'articolo  73,  la  SOA  che  ha  rilasciato
l'attestazione  in  carenza  dei  requisiti  prescritti   e   dispone
l'annullamento dell'attestazione dell'impresa ai sensi  dell'articolo
6, comma 7, lettera m), del codice. 
    4. Qualora l'impresa non risponda alle richieste della SOA di cui
al comma 1, la  stessa  informa  l'Autorita'  che  procede  ai  sensi
dell'articolo 74, commi 1, 2 e 3. 
 
              Note all'art. 75 
              Per il testo dell'articolo 40, del decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 60 
              - Per il testo dell'articolo 6, comma  7,  lettera  m),
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si
          veda nelle Note all'art. 71.