Art. 75.
                   (Istituzione del fondo sociale)

  Presso  il  Ministero  del tesoro e' istituito un fondo sociale per
l'integrazione   dei  canoni  di  locazione  per  i  conduttori  meno
abbienti.
  Tale  fondo  e'  costituito  da  un conto corrente infruttifero sul
quale  le  regioni  potranno  prelevare le cifre messe a disposizione
secondo le modalita' di cui agli articoli seguenti.
  Il  Ministro  del  bilancio  riunisce  annualmente  la  commissione
interregionale  di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone
ad  essa  una  proposta  di  ripartizione  per  regione  della  somma
disponibile.  Le  proposte del Ministro e il parere della commissione
sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.