Art. 75 
                         Sorveglianza fisica 
  1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori  e  della
popolazione deve essere effettuata ove le attivita' svolte comportino
la classificazione degli ambienti  di  lavoro  in  una  o  piu'  zone
controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli
addetti come lavoratori esposti. 
  2. I datori di  lavoro  esercenti  le  attivita'  disciplinate  dal
presente decreto devono  provvedere  ad  assicurare  la  sorveglianza
fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel  decreto
di cui all'articolo 82, sulla base delle indicazioni della  relazione
di cui all'articolo 61, comma 2, e, successivamente, di quella di cui
all'articolo 80, comma 1.