Art. 75 Sorveglianza fisica 1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione deve essere effettuata ove le attivita' svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o piu' zone controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come lavoratori esposti. 2. I datori di lavoro esercenti le attivita' disciplinate dal presente decreto devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, sulla base delle indicazioni della relazione di cui all'articolo 61, comma 2, e, successivamente, di quella di cui all'articolo 80, comma 1.