Art. 75 
 
                         Non discriminazione 
 
  1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni  tra  gli  utenti  dell'aeroporto.   L'Autorita'   di
vigilanza  puo',  comunque,  operare  una  modulazione  degli  stessi
diritti aeroportuali per motivi di  interesse  pubblico  e  generale,
compresi i motivi ambientali, con impatto  economico  neutro  per  il
gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai  principi
di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.