Art. 75 
 
Intervento del pubblico ministero nei  giudizi  civili  dinanzi  alla
                         corte di cassazione 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 70, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Deve intervenire nelle cause davanti alla corte  di  cassazione  nei
casi stabiliti dalla legge.»; 
  b) all'articolo 380-bis,  secondo  comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal  seguente:  «Almeno  venti  giorni  prima  della  data
stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione  sono  notificati
agli avvocati delle  parti  i  quali  hanno  facolta'  di  presentare
memorie non oltre cinque  giorni  prima,  e  di  chiedere  di  essere
sentiti, se compaiono.»; 
  c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o  sia  notificata  la
richiesta del  pubblico  ministero  di  cui  all'articolo  375»  sono
sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte
del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter». 
  ((2. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  ai
giudizi dinanzi alla Corte di cassazione  nei  quali  il  decreto  di
fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera  di  consiglio  sia
adottato a partire dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.70  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 70. (Intervento in causa del pubblico ministero) 
              Il  pubblico  ministero  deve  intervenire  a  pena  di
          nullita' rilevabile d'ufficio: 
              1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 
              2)  nelle  cause  matrimoniali,  comprese   quelle   di
          separazione personale dei coniugi; 
              3) nelle cause riguardanti  lo  stato  e  la  capacita'
          delle persone; 
              4) (abrogato) 
              5) negli altri casi previsti dalla legge. 
              Deve intervenire nelle  cause  davanti  alla  Corte  di
          cassazione nei casi stabiliti dalla legge. 
              Puo' infine intervenire in  ogni  altra  causa  in  cui
          ravvisa un pubblico interesse.". 
              - Si riporta il testo dell'art.380-bis  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   380-bis.   (Procedimento   per   la   decisione
          sull'inammissibilita' del ricorso e  per  la  decisione  in
          camera di consiglio) 
              Il relatore della  sezione  di  cui  all'articolo  376,
          primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il
          giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1)
          e 5), deposita in cancelleria una relazione con la  concisa
          esposizione  delle  ragioni  che  possono  giustificare  la
          relativa pronuncia. 
              Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte.
          Almeno  venti  giorni  prima  della  data   stabilita   per
          l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati  agli
          avvocati delle parti i quali hanno facolta'  di  presentare
          memorie non oltre cinque giorni prima,  e  di  chiedere  di
          essere sentiti, se compaiono. 
              Se il  ricorso  non  e'  dichiarato  inammissibile,  il
          relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo  comma,
          ultimo  periodo,  quando  appaiono  ricorrere  le   ipotesi
          previste dall'articolo 375, primo comma, numeri  2)  e  3),
          deposita  in  cancelleria  una  relazione  con  la  concisa
          esposizione dei motivi in base  ai  quali  ritiene  che  il
          ricorso possa essere deciso in camera  di  consiglio  e  si
          applica il secondo comma. 
              Se  ritiene  che  non  ricorrono  le  ipotesi  previste
          dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e  3),  la  Corte
          rinvia la causa alla pubblica udienza.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.390  del  codice  di
          procedura civile, come risultante dalla presente legge: 
              "Art. 390. (Rinuncia) 
              La  parte  puo'  rinunciare  al  ricorso  principale  o
          incidentale  finche'  non  sia  cominciata   la   relazione
          all'udienza, o siano notificate le conclusioni scritte  del
          pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter. 
              La rinuncia deve  farsi  con  atto  sottoscritto  dalla
          parte e dal suo avvocato o  anche  da  questo  solo  se  e'
          munito di mandato speciale a tale effetto. 
              L'atto di rinuncia e' notificato alle parti  costituite
          o comunicato agli avvocati delle stesse, che  vi  appongono
          il visto.".