Art. 75 (Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione) 1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza. 2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4. 3. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 76, nel corso del giudizio il collegio puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.