Art. 75 Violazioni in materia di concorsi enologici 1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini a DOP e IGP, nonche' a vini spumanti di qualita', senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prescritta dal comma 1 dell'articolo 42 e dalle successive disposizioni applicative e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.