Art. 75 
 
 
Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "sentito  il  Consiglio  Superiore
dei Lavori Pubblici" sono inserite  le  seguenti:  "e  la  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Con  il
decreto di cui al primo  periodo,  sono  disciplinate,  altresi',  le
modalita' di svolgimento della verifica di conformita'  in  corso  di
esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il
direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato  della  verifica  di
conformita'. Qualora le amministrazioni  aggiudicatrici  non  possano
espletare l'attivita' di direzione  dei  lavori,  essa  e'  affidata,
nell'ordine, ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  previo  apposito
accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri  soggetti
scelti  con  le  procedure   previste   dal   presente   codice   per
l'affidamento degli incarichi di progettazione."; 
    b) dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Gli
accertamenti di laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie
inerenti alle attivita' di cui  al  comma  1,  ovvero  specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori,  sono  disposti
dalla direzione dei lavori o dall'organo di  collaudo,  imputando  la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a  tale  titolo
nel quadro economico. Tali spese non sono  soggette  a  ribasso.  Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  adottato
su  proposta  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  sono
individuati i criteri per la determinazione di tali costi."; 
    c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e  provvede"  sono
inserite le seguenti: ", anche con l'ausilio di uno o piu'  direttori
operativi individuati dalla stazione  appaltante  in  relazione  alla
complessita' dell'appalto,". 
 
          Note all'art. 75: 
              - Si riporta l'articolo 111 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.   111    (Controllo    tecnico,    contabile    e
          amministrativo).  -  1.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e trasporti, da  adottare  entro  90  giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  codice,  su
          proposta  dell'ANAC,   previo   parere   delle   competenti
          commissioni parlamentari, sentito  il  Consiglio  Superiore
          dei Lavori  Pubblici  e  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,
          n.281, sono approvate le linee  guida  che  individuano  le
          modalita' e, se del caso, la tipologia di atti,  attraverso
          i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui
          all'articolo  101,  comma  3,  in  maniera  da   garantirne
          trasparenza, semplificazione, efficientamento  informatico,
          con   particolare   riferimento    alle    metodologie    e
          strumentazioni  elettroniche  anche  per  i  controlli   di
          contabilita'. Con il decreto di cui al primo periodo,  sono
          disciplinate, altresi', le modalita' di  svolgimento  della
          verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la
          relativa tempistica, nonche' i casi  in  cui  il  direttore
          dell'esecuzione puo' essere incaricato  della  verifica  di
          conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici  non
          possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa
          e'  affidata,   nell'ordine,   ad   altre   amministrazioni
          pubbliche, previo apposito accordo ai  sensi  dell'articolo
          15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  intesa   o
          convenzione di cui all'articolo 30 del decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri
          soggetti scelti con  le  procedure  previste  dal  presente
          codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. 
              1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e  le  verifiche
          tecniche obbligatorie inerenti alle  attivita'  di  cui  al
          comma 1,  ovvero  specificamente  previsti  dal  capitolato
          speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione
          dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa  a
          carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
          nel quadro  economico.  Tali  spese  non  sono  soggette  a
          ribasso. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, sono  individuati  i  criteri  per  la
          determinazione di tali costi. 
              2.  Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto   di
          servizi o di forniture e', di norma, il responsabile  unico
          del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di  uno  o
          piu'  direttori  operativi   individuati   dalla   stazione
          appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto,  al
          coordinamento,    alla    direzione    e    al    controllo
          tecnico-contabile dell'esecuzione del  contratto  stipulato
          dalla   stazione   appaltante   assicurando   la   regolare
          esecuzione  da  parte  dell'esecutore,  in  conformita'  ai
          documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui  al
          comma  1,  sono  altresi'   approvate   linee   guida   che
          individuano compiutamente  le  modalita'  di  effettuazione
          dell'attivita' di controllo di cui al  periodo  precedente,
          secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si
          applica l'articolo 216, comma 17.". 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  l'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  l'articolo  15
          della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              "Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.". 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  l'articolo  30
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al  fine  di  svolgere  in
          modo coordinato funzioni e servizi  determinati,  gli  enti
          locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 
              2. Le convenzioni devono stabilire i fini,  la  durata,
          le forme di consultazione degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
              3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere  forme  di  convenzione  obbligatoria  fra   enti
          locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 
              4. Le convenzioni di cui al presente  articolo  possono
          prevedere anche  la  costituzione  di  uffici  comuni,  che
          operano con personale distaccato dagli  enti  partecipanti,
          ai quali affidare l'esercizio delle funzioni  pubbliche  in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo  a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti.".