Articolo 76. Depositari dei trattati 1. La designazione del depositario di un trattato puo' essere fatta dagli Stati che hanno preso parte ai negoziati, sia nel trattato stesso, che in qualsiasi altro modo. Il depositario puo' essere uno o diversi Stati, una organizzazione internazionale o il funzionario amministrativo piu' elevato in grado dell'organizzazione stessa. 2. Le funzioni del depositario di un trattato hanno carattere internazionale ed il depositario deve essere imparziale nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, il fatto che un trattato non sia entrato in vigore tra alcune delle parti o che vi sia stata divergenza tra uno Stato ed il depositario circa l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo non deve influire su tale obbligo.