Art. 76 
                        Servizi di dosimetria 
  1. Ferme restando le competenze previste dalla  vigente  normativa,
chiunque svolge attivita'  di  servizio  di  dosimetria  individuale,
anche per le attivita' disciplinate al  capo  IV,  e'  soggetto  alla
vigilanza dell'ANPA e, a tale fine, comunica al'ANPA medesima,  entro
trenta giorni, l'avvenuto inizio delle attivita'. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL e  all'ANPA,
con le modalita' da questa specificate, i risultati delle misurazioni
effettuate, ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale dei
lavoratori esposti, da istituire con decreto del Ministro del  lavoro
e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita', sentita l'ANPA.