Art. 76 Servizi di dosimetria 1. Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attivita' di servizio di dosimetria individuale, anche per le attivita' disciplinate al capo IV, e' soggetto alla vigilanza dell'ANPA e, a tale fine, comunica al'ANPA medesima, entro trenta giorni, l'avvenuto inizio delle attivita'. 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL e all'ANPA, con le modalita' da questa specificate, i risultati delle misurazioni effettuate, ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale dei lavoratori esposti, da istituire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentita l'ANPA.