Art. 76
                       (Operazioni simultanee)
1. Si intendono per operazioni simultanee tutte quelle operazioni, da
   effettuarsi  in contemporanea da uno stesso cantiere o piattaforma
   per lo sviluppo e la coltivazione di  un  giacimento,  che,  oltre
   alla  perforazione,  prevedono  produzione,  work-over,  lavori di
   saldatura e taglio, o  comunque  uso  di  fiamme  libere,  nonche'
   movimentazione  di  carichi  suscettibile  di  arrecare  danni  ad
   apparecchiature ed impianti.
2. Il titolare che intenda eseguire operazioni simultanee e' tenuto a
   chiedere autorizzazione all'autorita' di vigilanza presentando  un
   piano dei lavori comprensivo:
   a) del programma di perforazione dei pozzi;
   b) del programma di intervento ai pozzi;
   c) delle operazioni speciali da eseguire.
3.  Il  piano  di cui al comma 2, deve essere modificato o aggiornato
   ogni  qualvolta  vengano  programmate  operazioni  simultanee  che
   differiscano  in  modo  significativo da quelle indicate nel piano
   operativo generale.
4. Il titolare deve prevedere nel DSS  un  programma  generale  delle
   attivita'  simultanee da condurre e deve in particolare dimostrare
   che dallo svolgimento delle attivita'  simultanee  non  deriva  un
   aggravio  dei rischi per il personale, le strutture, l'ambiente ed
   il buon governo del giacimento.
5. Durante lo svolgimento delle operazioni  simultanee  il  direttore
   responsabile deve essere presente sul luogo di lavoro.
6.  Nel  caso  di operazioni in mare il direttore responsabile assume
   anche le funzioni di Capo piattaforma e si  deve  avvalere  di  un
   sorvegliante  per  l'attivita' di perforazione o di work-over e di
   un sorvegliante per le attivita' di produzione.
7. L'autorita' di vigilanza richiede il parere del competente Comando
   provinciale dei VV.F. sulle  misure  previste  per  la  protezione
   antincendio.