(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 76)
 
                               Art. 76 
 
             (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) 
 
 
  1. L'ordinanza  di  cui  agli  articoli  74,  comma  4,  e  75,  e'
reclamabile  nel   termine   perentorio   di   venti   giorni   dalla
comunicazione  della  stessa,  o  della  notificazione  se  anteriore
davanti al collegio. Il giudice designato ai sensi dell'articolo  74,
comma 2, lettera a),  non  fa  parte  del  collegio  che  decide  sul
reclamo. 
 
 
  2.  Le  circostanze  e  i  motivi  sopravvenuti  al  momento  della
proposizione del reclamo debbono essere proposti,  nel  rispetto  del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio
puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 
 
 
  3. Il collegio, convocate le  parti,  omessa  ogni  formalita'  non
necessaria  al  contraddittorio  e  svolti  gli  atti  di  istruzione
ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle  finalita'
del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre  venti  giorni
dal deposito del ricorso, pronunciando ordinanza non impugnabile  con
la  quale  conferma,  modifica  o  revoca  l'ordinanza  del   giudice
designato. 
 
 
  4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia  il  collegio,
quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave  danno,
puo'  disporre  con  ordinanza   non   impugnabile   la   sospensione
dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.