Art. 76 Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza la denominazione «aceto di ...» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 49, commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, e comunque non inferiore a 250 euro, chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che: a) all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inidonei al consumo umano diretto o indiretto, ovvero b) contengono aggiunte di alcol etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione. 3. Chiunque detiene, negli stabilimenti di elaborazione degli aceti e nei locali annessi e comunicanti, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro: a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 49, comma 4; b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 50, comma 2; c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 52; d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 53 e chiunque viola nella composizione e nelle modalita' di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo articolo; e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di ... aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 53, comma 2. 5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 50 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro: a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 51, comma 3, acido acetico, nonche' ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo; b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto; c) chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonche' prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica. 7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni dell'articolo 49, commi 1 e 2, e dei decreti ministeriali attuativi. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 26 nella designazione di un aceto di vino che non possiede le caratteristiche previste dall'articolo 56, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 500 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta o fa trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 13, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, trasporta o fa trasportare i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 57 in violazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro.
Note all'art. 76: - Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, (Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1996, n. 237.