Articolo 77 Azione di restituzione 1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75. 2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova. 3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere: a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualita' di bene culturale; b) la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale. 4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. 5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorita' centrali degli altri Stati membri.
Nota all'art. 77: - L'art. 163 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940, come modificato dall'art. 7 della legge 14 luglio 1950, n. 581, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 16 agosto 1950 e dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990, dispone: «Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se l'attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti». Nota all'art. 84: - Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73. - Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota all'art. 73.