Art. 77. Contenuto del foglio illustrativo 1. Il foglio illustrativo e' redatto in conformita' al riassunto delle caratteristiche del prodotto; esso contiene, nell'ordine seguente: a) per l'identificazione del medicinale: 1) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, ed eventualmente se esso e' indicato per prima infanzia, bambini o adulti; quando il medicinale contiene un'unica sostanza attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la denominazione comune; 2) la categoria farmacoterapeutica o il tipo di attivita', redatte in termini facilmente comprensibili per il paziente; b) le indicazioni terapeutiche; c) una lista delle informazioni da conoscere prima di assumere il medicinale: 1) controindicazioni; 2) appropriate precauzioni d'uso; 3) interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione (ad esempio con alcool, tabacco, alimenti), che possono influire sull'azione del medicinale; 4) avvertenze speciali; d) le istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto e, in particolare: 1) posologia; 2) modo e, se necessario, via di somministrazione; 3) frequenza della somministrazione, precisando, se necessario, il momento appropriato in cui il medicinale puo' o deve essere somministrato, e all'occorrenza, in relazione alla natura del prodotto; 4) durata del trattamento, se deve essere limitata; 5) azioni da compiere in caso di dose eccessiva (ad esempio: descrizione dei sintomi di riconoscimento e dell'intervento di primo soccorso); 6) condotta da seguire nel caso in cui sia stata omessa l'assunzione di una o piu' dosi; 7) indicazione, se necessario, del rischio di effetti conseguenti alla sospensione del medicinale; 8) specifica raccomandazione a rivolgersi al medico o al farmacista per ottenere opportuni chiarimenti sull'uso del medicinale; e) una descrizione degli effetti indesiderati che si possono verificare con il normale uso del medicinale e, se necessario, delle misure da adottare; il paziente dovrebbe essere espressamente invitato a comunicare al proprio medico o farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo; f) un riferimento alla data di scadenza che figura sull'etichetta, seguito dagli elementi sottospecificati: 1) un'avvertenza contro l'uso del medicinale successivamente a tale data; 2) all'occorrenza, le precauzioni speciali da prendere per la conservazione del medicinale; 3) all'occorrenza, un'avvertenza relativa a particolari segni visibili di deterioramento; 4) la composizione qualitativa completa, in termini di sostanze attive ed eccipienti, nonche' la composizione quantitativa in termini di sostanze attive, fornite impiegando le denominazioni comuni, per ogni presentazione del medicinale; 5) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unita' posologiche, per ogni presentazione del medicinale; 6) il nome e l'indirizzo del titolare dell'AIC; 7) il nome e l'indirizzo del produttore; g) quando il medicinale e' autorizzato ai sensi del capo V del titolo III con nomi diversi negli Stati membri della Comunita' europea interessati, un elenco con il nome autorizzato in ciascuno degli Stati membri; h) la data in cui il foglio illustrativo e' stato revisionato l'ultima volta. 2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, e' lecito riportare, previa autorizzazione dell'AIFA, il nome e l'indirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il titolare dell'AIC, provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio nazionale. Tali indicazioni, nonche' eventuali simboli ed emblemi relativi allo stesso distributore, devono avere dimensioni inferiori alle indicazioni, simboli ed emblemi concernenti il titolare AIC. 3. La lista prevista al comma 1, lettera c): a) tiene conto della situazione particolare di determinate categorie di utilizzatori (bambini, donne in stato di gravidanza o che allattano, anziani, pazienti con determinate condizioni patologiche); b) menziona all'occorrenza i possibili effetti sulla capacita' di guidare un veicolo o di azionare macchinari; c) contiene l'elenco di almeno tutti gli eccipienti che e' importante conoscere per un uso efficace e sicuro del medicinale e che sono previsti nelle linee guida pubblicate a norma dell'articolo 65 della direttiva 2001/83/CE. 4. Il foglio illustrativo riflette il risultato di indagini compiute su gruppi mirati di pazienti, al fine di assicurare che esso e' leggibile, chiaro e di facile impiego. 5. L'AIFA verifica il rispetto della disposizione recata dal comma 4 in occasione del rilascio dell'AIC, nonche' in occasione delle successive variazioni che comportano una significativa modifica del foglio illustrativo.
Nota all'art. 77: - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.