(Convenzione - art. 77)
                            Articolo 77. 
                       Funzioni dei depositari 
 
  1. Le funzioni di un  depositario,  a  meno  che  il  trattato  non
disponga altrimenti o non sia altrimenti convenuto dagli Stati,  sono
le seguenti: 
    a) assicurare la custodia del testo originale del trattato e  dei
pieni poteri che gli verranno consegnati; 
    b) preparare delle copie certificate conformi al testo  originale
e tutti gli altri testi in altre lingue che possono essere  richiesti
nel trattato, e comunicarli alle parti del trattato ed agli Stati che
possono diventare parti del trattato; 
    c) ricevere tutte  le  firme  apposte  al  trattato,  ricevere  e
custodire tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative  al
trattato; 
    d) verificare se tutte le firme, tutti gli  strumenti,  tutte  le
notifiche o tutte le comunicazioni relative al trattato sono in buona
e debita forma e, ove occorra, sottoporre la questione all'attenzione
dello Stato interessato; 
    e) informare le parti e gli Stati qualificati a  diventare  parti
del trattato  degli  atti,  delle  notifiche  e  delle  comunicazioni
relative al trattato; 
    f) informare gli Stati qualificati a diventare parti del trattato
della data in cui sia stato ricevuto o  depositato  il  numero  delle
firme o degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione
o di adesione richiesti per l'entrata in vigore del trattato; 
    g)  provvedere  alla  registrazione  del   trattato   presso   il
Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
    h) adempiere le funzioni  specificate  nelle  altre  disposizioni
della presente convenzione. 
  2. Nel caso in cui una controversia abbia a sorgere tra  uno  Stato
ed il depositario circa l'adempimento delle funzioni di quest'ultimo,
il depositario deve  sottoporre  la  questione  all'attenzione  degli
Stati  firmatari  e  degli  Stati  contraenti   o,   se   del   caso,
all'attenzione     dell'organo     competente     dell'organizzazione
internazionale in questione.