Art. 77.
                      (Integrazione del canone)

  L'integrazione   del   canone   di   locazione   consistera'  nella
corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80% per cento
dell'aumento  del  canone  di  locazione conseguente all'applicazione
dell'equo  canone,  secondo  l'entita'  e le modalita' definite dalla
presente legge.
  Il  contributo  di  cui  al  comma precedente non puo' in ogni caso
essere superiore alla somma annua di L. 200.000.
  Ai  conduttori che usufruiscono del contributo integrativo e' fatto
divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di
decadenza dal contributo medesimo.