(Regolamento di polizia mortuaria- art. 77)
                              Art. 77. 
  1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere  racchiuse  in
duplice cassa, l'una di legno,  l'altra  di  metallo  secondo  quanto
disposto dagli articoli 30 e 31. 
  2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta  metallica
con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di  morte  del
defunto. 
  3. Il Ministro della sanita', sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita', puo' autorizzare l'uso di valvole  o  di  altri  dispositivi
idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.