Art. 77 
                         Esperti qualificati 
  1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza  fisica  per
mezzo di esperti qualificati. 
  2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato  provinciale
del lavoro competente per territorio e, per le attivita'  estrattive,
anche  all'ingegnere  capo  dell'ufficio  periferico  competente  per
territorio,  i  nominativi  degli  esperti   qualificati   prescelti,
allegando altresi' la dichiarazione di accettazione dell'incarico. 
  3. E' consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla
sorveglianza fisica della  protezione  contro  le  radiazioni,  siano
affidate  dal  datore   di   lavoro   a   personale   non   provvisto
dell'abilitazione  di  cui  all'articolo  78,  scelto  d'intesa   con
l'esperto qualificato e che operi secondo le  direttive  e  sotto  la
responsabilita' dell'esperto qualificato stesso. 
  4.  Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  fornire  i  mezzi  e  le
informazioni,  nonche'  ad  assicurare   le   condizioni   necessarie
all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti. 
  5. Le funzioni di esperto qualificato non  possono  essere  assolte
dalla persona fisica del datore  di  lavoro  ne'  dai  dirigenti  che
eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che
ad essa sovrintendono,  ne'  dagli  addetti  alla  vigilanza  di  cui
all'articolo 59, comma 2.