Art. 77
                        (Intervento ai pozzi)
1.  Il  titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai
   pozzi, presenta alla  autorita'  di  vigilanza  il  programma  dei
   lavori  che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti i dati
   significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le  apparecchiature
   di  sicurezza  previste,  la  sequenza  delle  operazioni  con  le
   eventuali alternative, la metodologia di  controlli  di  eventuali
   pozzi adiacenti, la durata stimata delle operazioni.
2. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del programma lavori
   senza  che  l'autorita'  di  vigilanza abbia comunicate le proprie
   decisioni, il programma si intende approvato.
3. L'autorita' di vigilanza puo' impartire eventuali disposizioni  in
   merito all'esecuzione delle operazioni di intervento.
4.  Interventi  di  emergenza  ai  pozzi possono essere effettuati in
   qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla  autorita'
   di vigilanza.