Art. 77 (Sequestro conservativo in appello) 1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge. 2. Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalita' previste dall'articolo 76, comma 3. 3. Si applica l'articolo 76, comma 4.