(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 77)
 
                               Art. 77 
 
                 (Sequestro conservativo in appello) 
 
 
  1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more  della  decisione
di appello le garanzie patrimoniali  del  credito  vengano  meno,  il
pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame,  o
con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti  alla
quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni  mobili  e
immobili, comprese somme e cose alla stessa  dovute,  nei  limiti  di
legge. 
 
 
  2. Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto
reclamabile al collegio, secondo le modalita' previste  dall'articolo
76, comma 3. 
 
 
  3. Si applica l'articolo 76, comma 4.