Art. 77 
 
 
   Impedimenti all'attivita' degli agenti preposti alla vigilanza 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  in  violazione
dell'articolo 67 ritarda, ostacola  o  impedisce  il  libero  accesso
degli  agenti  preposti  alla  vigilanza  oppure  non   esibisce   la
documentazione  ufficiale  e  i  registri  previsti   dalla   vigente
normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo  o
impedisce il prelevamento  di  campioni  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.