Articolo 78
                    Doveri e condizione giuridica

  1.  Il  comportamento  degli  amministratori,  nell'esercizio delle
proprie  funzioni,  deve  essere  improntato  all'imparzialita'  e al
principio   di   buona  amministrazione,  nel  pieno  rispetto  della
distinzione  tra  le  funzioni,  competenze  e  responsabilita' degli
amministratori  di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei
dirigenti delle rispettive amministrazioni.
  2.  Gli  amministratori  di  cui  all'articolo  77, comma 2, devono
astenersi  dal  prendere  parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al   quarto   grado.  L'obbligo  di  astensione  non  si  applica  ai
provvedimenti  normativi  o  di  carattere  generale,  quali  i piani
urbanistici,  se  non  nei  casi  in  cui  sussista  una correlazione
immediata  e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi  dell'amministratore  o  di parenti o affini fino al quarto
grado.
  3.  I  componenti  la  giunta  comunale  competenti  in  materia di
urbanistica,  di  edilizia  e  di  lavori  pubblici  devono astenersi
dall'esercitare   attivita'  professionale  in  materia  di  edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
  4.  Nel  caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e
diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto
della   correlazione  sono  annullate  e  sostituite  mediante  nuova
variante  urbanistica  parziale. Nelle more dell'accertamento di tale
stato  di  correlazione  immediata  e  diretta tra il contenuto della
deliberazione  e specifici interessi dell'amministratore o di parenti
o  affini  e'  sospesa  la  validita' delle relative disposizioni del
piano urbanistico.
  5.  Al  sindaco  ed  al  presidente  della  provincia, nonche' agli
assessori  ed  ai  consiglieri  comunali  e  provinciali  e'  vietato
ricoprire  incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti  o  comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei
relativi comuni e province.
  6.  Gli  amministratori  lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
non  possono  essere  soggetti,  se  non  per  consenso  espresso,  a
trasferimenti  durante  l'esercizio  del  mandato.  La  richiesta dei
predetti  lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il
mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con
criteri di priorita'. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento
del  servizio  militare  di  leva  o  di  sue  forme  sostitutive  e'
riconosciuta  agli  amministratori locali la priorita' per la sede di
espletamento  del  mandato amministrativo o per le sedi a questa piu'
vicine.  Il  servizio  sostitutivo  di leva non puo' essere espletato
nell'ente  nel  quale  il  soggetto  e'  amministratore  o in un ente
dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.