Articolo 78. Notifiche e comunicazioni Salvo nel caso in cui il trattato o la presente convenzione dispongano altrimenti, una notifica o una comunicazione che deve essere fatta da uno Stato in base alla presente convenzione: a) viene trasmessa, ove non esista il depositario, direttamente agli Stati ai quali e' destinata o, se esiste un depositario, a quest'ultimo; b) non si ritiene che sia stata fatta dallo Stato in questione che a partire dal momento del suo ricevimento da parte dello Stato al quale e' stata trasmessa o, se del caso, da parte del depositario; c) se viene trasmessa ad un depositario, non viene considerata come ricevuta dallo Stato al quale e' destinata che a partire dal momento in cui tale Stato avra' ricevuto dal depositario l'informazione prevista al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 77.