Art. 78 
      Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il  Ministro  della  sanita',  e'  istituito,  presso
l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo  degli
esperti  qualificati,  ripartito  secondo   i   seguenti   gradi   di
abilitazione: 
  a) abilitazione di primo grado, per la  sorveglianza  fisica  delle
sorgenti  costituite  da  apparecchi   radiologici   che   accelerano
elettroni con tensione massima, applicata al tubo,  inferiore  a  400
kV; 
  b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica  delle
sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni
accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da  materie  radioattive,
incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su
tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo; 
  c) abilitazione di terzo grado, per la  sorveglianza  fisica  degli
impianti come definiti  all'articolo  7  del  capo  II  del  presente
decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b). 
  2. L'abilitazione di grado  superiore  comprende  quelle  di  grado
inferiore. 
  3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1,  sentita  l'ANPA,  sono
stabiliti i titoli  di  studio  e  la  qualificazione  professionale,
nonche'  le  modalita'   per   la   formazione   professionale,   per
l'accertamento della capacita' tecnica e professionale richiesta  per
l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e  per  l'eventuale
sospensione o  cancellazione  dal  medesimo,  fermo  restando  quanto
stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.