Art. 78 Misure per la tutela del credito 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»; b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 645 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: "Art. 645. (Opposizione) L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota sull'originale del decreto. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.". - Si riporta il testo dell'art. 648 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: "Art. 648. (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione) Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.". - si riporta il testo dell'articolo 643 del codice di procedura civile: "Art.643. Notificazione del decreto. L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati [c.p.c. 644] per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite."