Art. 78 
 
Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  in
                        materia di dragaggio 
 
  1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e successive modificazioni, le lettere c) e d) sono sostituite  dalle
seguenti: 
  «c) qualora risultino non pericolosi all'origine  o  a  seguito  di
trattamenti   finalizzati   esclusivamente   alla   rimozione   degli
inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei  processi  finalizzati  alla
immobilizzazione degli  inquinanti  stessi  quali  solidificazione  e
stabilizzazione, possono essere destinati a  refluimento  all'interno
di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque  in  strutture
di contenimento o di conterminazione  realizzate  con  l'applicazione
delle migliori  tecniche  disponibili  in  linea  con  i  criteri  di
progettazione   formulati    da    accreditati    standard    tecnici
internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e  con
caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei
limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di  rischi  per  la
salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non
peggiorare lo stato di  qualita'  delle  matrici  ambientali,  suolo,
sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e  di
transizione, ne' pregiudicare il  conseguimento  degli  obiettivi  di
qualita' delle stesse; 
  d)  qualora  risultino  caratterizzati  da   concentrazioni   degli
inquinanti al di sotto dei valori di riferimento  specifici  definiti
in conformita' ai criteri approvati  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree  interessate
vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale  previo
parere favorevole della conferenza di  servizi  di  cui  all'articolo
242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 
 
          Note all'art. 78: 
              Si riporta il testo  dell'art.  5-bis  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5-bis. Disposizioni in materia di dragaggio. - 1.
          Nelle aree portuali e marino  costiere  poste  in  siti  di
          bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, le operazioni di  dragaggio  possono  essere
          svolte  anche  contestualmente  alla  predisposizione   del
          progetto relativo alle attivita' di bonifica.  Al  fine  di
          evitare che tali operazioni possano pregiudicare la  futura
          bonifica del sito, il  progetto  di  dragaggio,  basato  su
          tecniche idonee ad evitare dispersione del  materiale,  ivi
          compreso  l'eventuale  progetto  relativo  alle  casse   di
          colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento  di
          cui al comma 3, e' presentato  dall'autorita'  portuale  o,
          laddove non  istituita,  dall'ente  competente  ovvero  dal
          concessionario  dell'area  demaniale  al  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio  e  del  mare.  Il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio  decreto,
          approva il progetto entro trenta giorni  sotto  il  profilo
          tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  per  l'approvazione   definitiva.   Il   decreto   di
          approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare deve intervenire entro trenta  giorni
          dalla suddetta trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il
          progetto  di  dragaggio  prevede  anche  il   progetto   di
          infrastrutture   di   contenimento   non    comprese    nei
          provvedimenti  di  rilascio  della  Valutazione   d'impatto
          ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento,  o
          comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della
          Commissione di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n.  152,  sull'assoggettabilita'  o  meno  del
          progetto alla valutazione di impatto ambientale. Il decreto
          di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi  6
          e 7 del citato art. 252 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e allo stesso deve  essere  garantita  idonea
          forma di pubblicita' . 
              2. I materiali derivanti dalle attivita'  di  dragaggio
          di  aree  portuali  e  marino-costiere  poste  in  siti  di
          bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni  loro  singola
          frazione granulometrica ottenuta a seguito  di  separazione
          con metodi fisici: 
              a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito  di
          trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della  rimozione
          degli inquinanti, ad esclusione  dei  processi  finalizzati
          alla    immobilizzazione    degli    inquinanti     stessi,
          caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche  idonee
          con riferimento al sito di destinazione, e  non  presentino
          positivita' ai test  eco-tossicologici,  su  autorizzazione
          dell'autorita' competente per la bonifica,  possono  essere
          immessi o refluiti nei corpi idrici dai  quali  provengono,
          ovvero possono essere utilizzati per il  rifacimento  degli
          arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare
          lo stato dei fondali attraverso attivita' di  capping,  nel
          rispetto delle modalita' previste dal  decreto  di  cui  al
          comma  6.  Restano  salve  le  competenze   della   regione
          territorialmente interessata; 
              b) qualora  presentino,  all'origine  o  a  seguito  di
          trattamenti   aventi   esclusivamente   lo   scopo    della
          desalinizzazione ovvero della rimozione  degli  inquinanti,
          ad  esclusione  quindi  dei   processi   finalizzati   alla
          immobilizzazione  degli  inquinanti  stessi,   livelli   di
          contaminazione  non  superiori  a  quelli  stabiliti  nelle
          colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in  funzione
          della destinazione d'uso e qualora  risultino  conformi  al
          test di cessione da compiere con il metodo  e  in  base  ai
          parametri di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  possono
          essere destinati a impiego a  terra  secondo  le  modalita'
          previste dal decreto di cui al  comma  6.  Nel  caso  siano
          destinati  a  impiego  in  aree  con   falda   naturalmente
          salinizzata, i materiali  da  collocare  possono  avere  un
          livello  di  concentrazione  di  solfati   e   di   cloruri
          nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui
          all'allegato   3   del   citato   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
          parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta
          qualsiasi   modificazione   delle   caratteristiche.   Tale
          destinazione deve essere indicata nei progetti  di  cui  al
          comma 1. Il provvedimento di approvazione del  progetto  di
          dragaggio costituisce altresi'  autorizzazione  all'impiego
          dei materiali fissandone l'opera  pubblica,  il  luogo,  le
          condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione
          dei corrispondenti materiali naturali; 
              c) qualora risultino non  pericolosi  all'origine  o  a
          seguito  di  trattamenti  finalizzati  esclusivamente  alla
          rimozione  degli  inquinanti,  ad  esclusione  quindi   dei
          processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
          stessi quali  solidificazione  e  stabilizzazione,  possono
          essere destinati a  refluimento  all'interno  di  casse  di
          colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture  di
          contenimento   o   di   conterminazione   realizzate    con
          l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea
          con i criteri di  progettazione  formulati  da  accreditati
          standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri
          dell'Unione  europea  e   con   caratteristiche   tali   da
          garantire,  tenuto  conto  degli  obiettivi  e  dei  limiti
          fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la
          salute e per  l'ambiente  con  particolare  riferimento  al
          vincolo di  non  peggiorare  lo  stato  di  qualita'  delle
          matrici ambientali, suolo, sottosuolo,  acque  sotterranee,
          acque superficiali, acque  marine  e  di  transizione,  ne'
          pregiudicare il conseguimento degli obiettivi  di  qualita'
          delle stesse; 
              d) qualora risultino caratterizzati  da  concentrazioni
          degli inquinanti al di  sotto  dei  valori  di  riferimento
          specifici definiti in conformita' ai criteri approvati  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, l'area o le  aree  interessate  vengono  escluse  dal
          perimetro del sito di  interesse  nazionale  previo  parere
          favorevole della conferenza di servizi di cui all'art. 242,
          comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              3. Nel caso di opere il  cui  progetto  abbia  concluso
          l'iter approvativo alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  tali  requisiti  sono  certificati
          dalle amministrazioni titolari delle  opere  medesime.  Nel
          caso in cui, al termine delle attivita' di  refluimento,  i
          materiali di cui sopra presentino livelli  di  inquinamento
          superiori  ai  valori  limite  di  cui   alla   Tabella   1
          dell'allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006 deve essere attivata la procedura di  bonifica
          dell'area derivante dall'attivita' di colmata in  relazione
          alla destinazione  d'uso.  E'  fatta  salva  l'applicazione
          delle  norme   vigenti   in   materia   di   autorizzazione
          paesaggistica.  Nel  caso  di   permanenza   in   sito   di
          concentrazioni  residue  degli   inquinanti   eccedenti   i
          predetti valori limite, devono essere  adottate  misure  di
          sicurezza che garantiscano comunque la tutela della  salute
          e  dell'ambiente.  L'accettabilita'  delle   concentrazioni
          residue degli inquinanti eccedenti  i  valori  limite  deve
          essere accertata attraverso una metodologia di  analisi  di
          rischio con procedura  diretta  e  riconosciuta  a  livello
          internazionale che assicuri, per la parte di interesse,  il
          soddisfacimento    dei    'Criteri     metodologici     per
          l'applicazione nell'analisi di rischio  sanitaria  ai  siti
          contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto  superiore
          di sanita' e dalle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
          dell'ambiente. I principali criteri di riferimento  per  la
          conduzione   dell'analisi   di   rischio   sono   riportati
          nell'allegato B del decreto ministeriale 7  novembre  2008.
          Per la verifica della presenza di valori di  concentrazione
          superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa  e  per
          la  valutazione  dell'accettabilita'  delle  concentrazioni
          residue degli  inquinanti  si  tiene  conto  del  contenuto
          dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma  1.  Tale
          procedura puo' essere attuata con l'impiego  di  tecnologie
          che   possano   consentire,   contestualmente   alla   loro
          applicazione, l'utilizzo delle aree medesime. 
              4. I materiali di cui al comma 3  destinati  ad  essere
          refluiti   all'interno   di   strutture   di   contenimento
          nell'ambito  di  porti  nazionali  diversi  da  quello   di
          provenienza devono  essere  accompagnati  da  un  documento
          contenente le indicazioni di cui all'art. 193, comma 1, del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e
          dei galleggianti all'uopo impiegati  sono  quelle  previste
          dalle  norme  nazionali  e  internazionali  in  materia  di
          trasporto    marittimo    e    garantiscono     l'idoneita'
          dell'impresa.  Le  Autorita'   marittime   competenti   per
          provenienza e  destinazione  dei  materiali  concordano  un
          sistema  di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante
          vigilanza durante il trasporto dei  materiali,  nell'ambito
          delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere  gestito
          secondo quanto previsto ai commi 2  e  3  viene  verificata
          mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima  del
          dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal
          citato decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche  al
          decreto di cui al periodo  precedente  sono  apportate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare.   In   caso   di   realizzazione,
          nell'ambito  dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture
          adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti  dalle
          attivita'  di  dragaggio  nonche'   dalle   operazioni   di
          bonifica, prima della loro messa a  dimora  definitiva,  il
          termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza
          limitazione   di   quantitativi,   assicurando    il    non
          trasferimento degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.
          Sono  fatte  salve  le   disposizioni   adottate   per   la
          salvaguardia della  laguna  di  Venezia.  Si  applicano  le
          previsioni    della    vigente     normativa     ambientale
          nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione  a
          terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 
              6.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e trasporti, adotta con proprio  decreto  le
          norme tecniche applicabili  alle  operazioni  di  dragaggio
          nelle aree portuali e marino  costiere  poste  in  siti  di
          bonifica di  interesse  nazionale  al  fine  dell'eventuale
          reimpiego dei  materiali  dragati  ed  al  fine  di  quanto
          previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,
          si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato
          art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . 
              7.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modifiche,
          per i  porti  di  categoria  II,  classe  III,  la  regione
          disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore
          portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei
          comuni interessati. 
              8. I materiali provenienti dal  dragaggio  dei  fondali
          dei porti non compresi in siti di interesse  nazionale,  ai
          sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni, possono essere  immersi
          in mare con autorizzazione  dell'autorita'  competente  nel
          rispetto di quanto previsto dall'art.  109,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152.  I  suddetti
          materiali possono essere diversamente utilizzati a fini  di
          ripascimento, anche con sversamento nel tratto di  spiaggia
          sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata
          o altre strutture di contenimento nei porti  in  attuazione
          del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale  per
          la ricostruzione della fascia costiera, con  autorizzazione
          della  regione   territorialmente   competente   ai   sensi
          dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179."