Art. 78 
 
 
                  Regime fiscale del Social Lending 
 
  1. I gestori dei portali on line che svolgono attivita'  di  social
lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno  delle  attivita'
di cui all'articolo 5, operano, sugli importi percepiti a  titolo  di
remunerazione  dai  soggetti  che  prestano  fondi  attraverso   tali
portali, una ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta,  secondo  le
previsioni dell'articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per  le
obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo  31  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione,  dai  soggetti
che, al di fuori dell'esercizio di  attivita'  di  impresa,  prestano
fondi attraverso i portali di cui al comma 1,  costituiscono  redditi
di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  sono  stabilite   le   modalita'   attuative   delle
disposizioni di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 78: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  26,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle  imposte  sui  redditi),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, S.O.: 
              «Art. 26 (Ritenute sugli interessi  e  sui  redditi  di
          capitale). - 4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis
          sono applicate a titolo di acconto  nei  confronti  di:  a)
          imprenditori individuali, se i titoli, i depositi  e  conti
          correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed  altri
          proventi  derivano  sono  relativi  all'impresa  ai   sensi
          dell'art. 77 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di cui  all'art.  5  del
          testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed  enti
          di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
          unico e stabili organizzazioni nel territorio  dello  Stato
          delle societa' e degli enti di  cui  alla  lettera  d)  del
          predetto articolo. La ritenuta di cui  al  comma  3-bis  e'
          applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
          dai  titoli  sottostanti  non  sarebbero  assoggettabili  a
          ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei  soggetti  a
          cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti  ivi
          indicati. Le predette  ritenute  sono  applicate  a  titolo
          d'imposta nei confronti dei  soggetti  esenti  dall'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
          Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i  proventi  indicati
          nei  commi  3  e  3-bis  corrisposti  a  societa'  in  nome
          collettivo, in accomandita semplice ed  equiparate  di  cui
          all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed  enti  di  cui
          alle lettere a) e b) dell'art. 87  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  alle  stabili
          organizzazioni delle societa' ed enti di cui  alla  lettera
          d) dello stesso art. 87.». 
              - Per il testo dell'art. 31 del decreto del  Presidente
          della Repubblica n.  601  del  1973,  si  veda  nelle  note
          all'art. 77. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all'art. 77. 
              - Per il testo dell'art.  17,  comma  3,  della  citata
          legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 77.