Articolo 79 
                             Indennizzo 
 
  1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del  bene,  puo',  su
domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo  determinato
in base a criteri equitativi. 
  2. Per ottenere l'indennizzo previsto  dal  comma  1,  il  soggetto
interessato  e'  tenuto  a  dimostrare  di   aver   usato,   all'atto
dell'acquisizione,  la   diligenza   necessaria   a   seconda   delle
circostanze. 
  3. Il soggetto  che  abbia  acquisito  il  possesso  del  bene  per
donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare  di  una  posizione
piu' favorevole di quella del proprio dante causa. 
  4.  Lo  Stato  richiedente   che   sia   obbligato   al   pagamento
dell'indennizzo   puo'   rivalersi   nei   confronti   del   soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.