Articolo 79. Correzione degli errori contenuti nei testi o nelle copie certificate conformi dei trattati 1. Se, dopo l'autenticazione del testo di un trattato, gli Stati firmatari e gli Stati contraenti constatano di comune accordo che tale testo contiene un errore, si procede alla correzione dell'errore in questione in uno dei modi seguenti, a meno che i predetti Stati non decidano di correggerlo altrimenti: a) correzione del testo nel senso dovuto a parafatura della correzione da parte di rappresentanti debitamente autorizzati; b) stesura di uno strumento o scambio di strumenti ove sia registrata la correzione che si e' convenuto di apportare al testo; c) stesura di un testo corretto dell'intero trattato seguendo la stessa procedura usata per il testo originario. 2. Quando si tratti di un trattato per il quale esista un depositario, quest'ultimo notifica agli Stati firmatari ed agli Stati contraenti l'errore e la proposta relativa alla correzione dell'errore stesso e fissa un periodo di tempo convenuto entro il quale possano essere sollevate obiezioni alla correzione proposta. Se, allo spirare di detto periodo: a) non e' stata sollevata alcuna obiezione, il depositario apporta la correzione al testo e la sigla, redige un processo verbale di rettifica del testo e ne trasmette copia alle parti e agli Stati qualificati a divenire parti del trattato; b) una obiezione e' stata sollevata, il depositario la comunica agli Stati firmatari e agli Stati contraenti. 3. Le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano del pari quando un testo sia stato autenticato in due o piu' lingue ed esista una discordanza che gli Stati firmatari e gli Stati contraenti convengano debba essere corretta. 4. Il testo corretto sostituisce, all'inizio, il testo errato, a meno che gli Stati firmatari e gli Stati contraenti non decidano altrimenti. 5. La correzione del testo di un trattato che sia stato registrato viene notificata al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Quando venga rilevato un errore in una copia certificata conforme di un trattato, il depositario redige un processo verbale di rettifica e ne trasmette copia agli Stati firmatari e agli Stati contraenti.