(Regolamento di polizia mortuaria- art. 79)
                              Art. 79. 
  1. La cremazione di ciascun cadavere deve  essere  autorizzata  dal
sindaco sulla base della volonta' testamentaria espressa in tal senso
dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria,  la  volonta'
deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal  parente  piu'
prossimo individuato secondo gli articoli 74 e  seguenti  del  codice
civile e, nel caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado,
da tutti gli stessi. 
  2. La volonta' del coniuge o dei parenti  deve  risultare  da  atto
scritto con sottoscrizione  autenticata  da  notaio  o  dai  pubblici
ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15. 
  3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad
associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello  della
cremazione dei cadaveri  dei  propri  associati,  e'  sufficiente  la
presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e  datata,
sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia  in
grado  di  scrivere,  confermata  da  due  testimoni,   dalla   quale
chiaramente risulti la volonta' di essere cremato.  La  dichiarazione
deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere concessa se 
la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto
dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal 
coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di 
morte dovuta a reato. 
  5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la  presentazione
del nulla osta dell'autorita' giudiziaria. 
 
          Note all'art. 79: 
          - Il  testo  delle  disposizioni  del  codice  civile   che
             interessano,  ossia  dagli  articoli  74  al  78  e'  il
             seguente: "Art. 74 (Parentela). -  La  parentela  e'  il
             vincolo tra 
          le persone che discendono da uno stesso stipite. 
             Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea
          retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea
          collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune,  non
          discendono l'una dall'altra. 
             Art. 76 (Computo dei gradi).  -  Nella  linea  retta  si
          computano altrettanti gradi  quante  sono  le  generazioni,
          escluso lo stipite. 
             Nella linea  collaterale  i  gradi  si  computano  dalle
          generazioni, salendo da uno dei parenti fino  allo  stipite
          comune e da questo discendendo  all'altro  parente,  sempre
          restando escluso lo stipite. 
             Art.  77  (Limite  della  parentela).  -  La  legge  non
          riconosce il vincolo di  parentela  oltre  il  sesto  grado
          salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. 
            Art. 78 (Affinita'). - L'affinita' e' il vincolo  tra  un
          coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 
             Nella linea e nel grado in cui taluno e'  parente  d'uno
          dei coniugi, egli e' affine dell'altro coniuge. 
             L'affinita' non cessa per la morte, anche  senza  prole,
          del coniuge da cui deriva, salvo  che  per  alcuni  effetti
          specialmente  determinati.  Cessa  se  il   matrimonio   e'
          dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87,  n.
          4". 
             - Il testo dell'art. 20 della legge  n.  15/1968  (Norme
          sulla documentazione amministrativa e sulla  legalizzazione
          e autenticazione di firme), e' il seguente: 
             "Art. 20 (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione di istanze da  produrre  agli  organi  della
          pubblica  amministrazione  puo'  essere  autenticata,   ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a ricevere la documentazione, o da un notaio,  cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco. 
             L'autenticazione deve essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa  e'  stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive. 
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita'  di  identificazione,  la   data   e   il   luogo
          dell'autenticazione,  il  proprio  nome   e   cognome,   la
          qualifica rivestita, nonche' apporre la propria  firma  per
          esteso ed il timbro dell'ufficio. 
             Per l'autentificazione delle firme apposte  sui  margini
          dei  fogli  intermedi  e'  sufficiente  che   il   pubblico
          ufficiale aggiunga la propria firma".