Art. 79 
                Attribuzioni dell'esperto qualificato 
  1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza  fisica
per conto del datore di lavoro deve: 
  a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo
61 e dare indicazioni  al  datore  di  lavoro  nella  attuazione  dei
compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli  previsti
alle lettere f) e h); 
  b)  effettuare  l'esame  e  la  verifica  delle  attrezzature,  dei
dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare: 
  1)  procedere  all'esame  preventivo  e  rilasciare   il   relativo
benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti
di   installazioni   che   comportano    rischi    di    esposizione,
dell'ubicazione delle  medesime  all'interno  dello  stabilimento  in
relazione a tali rischi, nonche' delle modifiche  alle  installazioni
le  quali  implicano  rilevanti  trasformazioni   delle   condizioni,
dell'uso o della tipologia delle sorgenti; 
  2)  effettuare  la  prima  verifica,  dal  punto  di  vista   della
sorveglianza  fisica,  di  nuove  installazioni  e  delle   eventuali
modifiche apportate alle stesse; 
  3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi  e
delle tecniche di radioprotezione; 
  4) effettuare la  verifica  periodica  delle  buone  condizioni  di
funzionamento degli strumenti di misurazione; 
  c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione  nelle
zone controllate e sorvegliate; 
  d) procedere alla valutazione delle dosi e  delle  introduzioni  di
radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; 
  e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze,  il  datore  di
lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni  da  compiere
in caso di incidente. 
  2. La valutazione  della  dose  individuale  per  i  lavoratori  di
categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita,  a
norma dell'articolo 75, mediante uno  o  piu'  apparecchi  di  misura
individuali  nonche'  in  base  ai   risultati   della   sorveglianza
ambientale di cui al comma 1, lettera c). 
  3. La valutazione  della  dose  individuale  per  i  lavoratori  di
categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita  in
base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici. 
  4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con  i  metodi  di
cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni  impossibile  o
insufficiente, la valutazione di essa puo'  essere  effettuata  sulla
scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro  o  a
partire da  misurazioni  individuali  compiute  su  altri  lavoratori
esposti. 
  5. La valutazione della dose ricevuta o  impegnata  dai  lavoratori
esposti che non sono classificati in categoria A puo' essere eseguita
sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di
lavoro. 
  6.  L'esperto  qualificato  comunica   per   iscritto   al   medico
autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute
o impegnate dai lavoratori di categoria A e con  periodicita'  almeno
annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle  relative
agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni  accidentali  o
di emergenza la  comunicazione  delle  valutazioni  basate  sui  dati
disponibili deve essere immediata e, ove necessario,  tempestivamente
aggiornata. 
  7. L'esperto qualificato deve  inoltre  procedere  alle  analisi  e
valutazioni  necessarie  ai  fini  della  sorveglianza  fisica  della
protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del
presente decreto;  in  particolare  deve  effettuare  la  valutazione
preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attivita' e, in  corso
di  esercizio,  delle  dosi  ricevute  o  impegnate  dai  gruppi   di
riferimento della  popolazione  in  condizioni  normali,  nonche'  la
valutazione delle esposizioni in caso di  incidente.  A  tal  fine  i
predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base
di valutazioni ambientali,  adeguate  alla  rilevanza  dell'attivita'
stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.