Art. 79
                    (Esercitazioni di sicurezza)
1.  Ad  intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente
   occupati devono essere effettuate esercitazioni di  sicurezza  nel
   corso delle quali:
   a)   si   cura   e  si  verifica  l'addestramento  dei  lavoratori
   incaricati, in caso di emergenza, di compiti specifici per i quali
   sia  necessario  usare,   maneggiare   o   mettere   in   funzione
   attrezzature di soccorso, nonche' la loro attitudine ad eseguire i
   compiti  loro affidati; ove possibile, i lavoratori devono potersi
   esercitare ad  usare,  maneggiare  o  mettere  in  funzione  dette
   attrezzature;
   b) tutte le attrezzature di soccorso usate durante l'esercitazione
   sono  esaminate, pulite ed eventualmente ricaricate o sostituite e
   tutte le  attrezzature  portatili  rimesse  nel  luogo  nel  quale
   abitualmente sono riposte;
   c)  viene verificato, per le attivita' che si svolgono in mare, il
   funzionamento delle imbarcazioni di sopravvivenza.