Art. 79 
 
                    Differenziazione dei servizi 
 
  1. L'Autorita' di vigilanza autorizza  il  gestore  aeroportuale  a
variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi,  terminali
o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire  servizi
personalizzati  ovvero  un  terminale  o  una  parte   di   terminale
specializzato. 
  2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo'  essere  differenziato
in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di  cui  al
comma 1, e dei  relativi  costi  o  di  qualsiasi  altra  motivazione
oggettiva, trasparente e non discriminatoria. 
  3. Qualora il numero degli  utenti  dell'aeroporto  che  desiderano
accedere ai servizi personalizzati,  di  cui  al  comma  1,  o  a  un
terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero  di
utenti che e' possibile accogliere a causa di  vincoli  di  capacita'
dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri  pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore  ed
approvati dall'Autorita' di vigilanza.