Art. 79 (Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode) 1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679, 684 e 685 del codice di procedura civile.