Art. 8
             Controllo tecnico periodico e manutenzione

  1.  Il  comma  4  dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dai seguenti:
"4.   Le   operazioni   di   controllo   ed   eventuale  manutenzione
dell'impianto  termico  devono  essere  eseguite  conformemente  alle
istruzioni  tecniche  per  la  regolazione,  l'uso  e la manutenzione
elaborate   dal   costruttore   dell'impianto.   Qualora   non  siano
disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo
ed  eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti
parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle
istruzioni   tecniche   elaborate  dal  fabbricante  ai  sensi  della
normativa  vigente,  mentre le operazioni di controllo e manutenzione
delle  restanti  parti  dell'impianto  termico  e  degli apparecchi e
dispositivi  per  i  quali  non  siano  disponibili le istruzioni del
fabbricante  relative  allo specifico modello, devono essere eseguite
secondo  le prescrizioni e con la periodicita' prevista dalle vigenti
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o
dispositivo.  In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli
di  cui  all'allegato  H  devono  essere  effettuati almeno una volta
l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13.
4-bis.  Al  termine  delle  operazioni  di  controllo  e manutenzione
dell'impianto,  l'operatore  ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere
un  rapporto  da  rilasciare  al responsabile dell'impianto, che deve
sottoscriverne  copia per ricevuta. L'originale del rapporto sara' da
questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso
di  impianti  di  riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del
focolare  inferiore  a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione
dovra'  essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui
all'allegato  H  al  presente  decreto.  Tale  modello  potra' essere
modificato  ed  aggiornato,  anche  in  relazione  al progresso della
tecnica  ed  all'evoluzione  della normativa nazionale o comunitaria,
dal  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, con
proprio  decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche
UNI.  Con  la  medesima  procedura  potranno  essere adottati modelli
standard per altre tipologie di impianto.".