Art. 8.
             (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
       di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
   "2-bis.  Le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al presente
articolo  sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 160 a 1.100 euro".
 
             Nota all'art. 8:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto
          legislativo  25  luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
             "Art.   7  (Obblighi  dell'ospitante  e  del  datore  di
          lavoro).  -  1.  Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio
          ovvero  ospita  uno straniero o apolide, anche se parente o
          affine,  o  lo  assume  per  qualsiasi  causa  alle proprie
          dipendenze  ovvero  cede  allo  stesso  la  proprieta' o il
          godimento  di  beni  immobili,  rustici o urbani, posti nel
          territorio  dello  Stato,  e'  tenuto a darne comunicazione
          scritta,  entro  quarantotto  ore,  all'autorita' locale di
          pubblica sicurezza.
                 2.    La   comunicazione   comprende,   oltre   alle
          generalita'  del  denunciante,  quelle  dello  straniero  o
          apolide,  gli  estremi  del  passaporto  o del documento di
          identificazione  che  lo  riguardano,  l'esatta  ubicazione
          dell'immobile  ceduto  o  in  cui la persona e' alloggiata,
          ospita  o  presta  servizio  ed  il  titolo per il quale la
          comunicazione e' dovuta.
                 2-bis.  Le  violazioni  delle disposizioni di cui al
          presente    articolo    sono    soggette    alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di una somma da 160 a 1.100
          euro.".